Liquidazione compenso gratuito patrocinio: congruità della somma in caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 3171 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, l’autorità giudiziaria determina l’importo nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, con applicazione del dimezzamento previsto dall’art. 130 del medesimo decreto. La liquidazione tiene conto della natura dell’impegno professionale, dell’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte difesa e delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, nonché della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del d.M. giustizia 10 marzo 2014, n. 55. La circostanza che il giudizio si sia concluso con improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non esclude il diritto del difensore al compenso per l’attività effettivamente svolta, ove essa risulti congrua rispetto alla natura e all’oggetto della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia per l’annullamento del silenzio illegittimamente serbato dal Ministero dell’interno sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo. Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento della competente Commissione istituita presso il Tribunale amministrativo. Il giudizio, tuttavia, si era concluso con sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Successivamente, il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha depositato istanza di liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta in favore del proprio assistito. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento in materia di liquidazione dei compensi nel regime del gratuito patrocinio nel processo amministrativo. In particolare, l’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, imponendo di considerare la natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il Collegio ha altresì applicato l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che prescrive il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo, nonché l’art. 4, comma 1, primo periodo, del d.M. giustizia n. 55/2014, che individua i criteri di determinazione del compenso professionale in ragione delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza e della difficoltà dell’affare e dei risultati conseguiti.
Il TAR ha ritenuto congrua la somma complessiva di € 1.000,00, oltre accessori di legge, valutando la natura della controversia, l’impegno professionale richiesto e l’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte difesa. Il Collegio ha considerato che la definizione del giudizio con improcedibilità non incide sulla spettanza del compenso per l’attività comunque svolta dal difensore, ancorché la controversia non abbia avuto esito favorevole per il ricorrente.
Con il dispositivo, il Tribunale ha quindi liquidato in favore del difensore la somma di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte istante e l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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