La reiterazione della CIGO esclude la transitorietà della crisi aziendale (TAR Puglia n. 445 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 presuppone che la situazione di crisi aziendale sia transitoria e di breve durata, non addebitabile alla condotta del datore di lavoro. La reiterazione delle domande di integrazione salariale per le medesime problematiche aziendali costituisce indice sintomatico della natura non transitoria della crisi, così come la mancata dimostrazione della prevedibile ripresa della normale attività lavorativa al momento della presentazione dell’istanza. La causale della mancanza di commesse integra il requisito di legge solo in presenza di una significativa riduzione degli ordini, mentre le mere fluttuazioni dell’attività produttiva riconducibili all’ordinaria programmazione aziendale non possono giustificare l’accesso all’ammortizzatore. Il sindacato del giudice amministrativo sui dinieghi di ammissione alla CIGO è limitato ai vizi di manifesta illogicità, incongruenza o travisamento dei fatti, atteso l’ampio margine di discrezionalità tecnica dell’ente previdenziale.

Il Fatto

La società ricorrente, dopo aver esperito la procedura di consultazione sindacale, presentava domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per tredici settimane e otto lavoratori, adducendo una riduzione di ordini e commesse. L’INPS respingeva l’istanza in quanto la situazione aziendale non presentava i requisiti di transitorietà e temporaneità richiesti dagli artt. 1-3 del D.M. n. 95442/2016. Il successivo ricorso amministrativo veniva parimenti respinto con deliberazione del Comitato Amministratore, avverso la quale la società proponeva ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, deducendo la sussistenza dei presupposti di legge e il vizio di motivazione e istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso le censure della ricorrente, ritenendo che le doglianze non trovassero riscontro nella disciplina dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, il quale subordina l’integrazione salariale ordinaria alla presenza di situazioni di breve durata, transitorie e non addebitabili alla condotta del datore di lavoro. Il D.M. n. 95442/2016 specifica che la transitorietà e la temporaneità della situazione sussistono quando, al momento della domanda, è prevedibile la ripresa della normale attività lavorativa.

Nel caso di specie, la società aveva fatto costante ricorso all’integrazione salariale per trentaquattro settimane dal 31 ottobre 2022, adducendo le medesime problematiche aziendali. La reiterazione dell’istanza e la precedente fruizione del medesimo ammortizzatore sociale sono state valutate come elementi decisivi per escludere il carattere transitorio e di breve durata dell’evento. A ciò si è aggiunta la mancata prova, da parte della ricorrente, che la fruizione della CIGO le avrebbe permesso di riprendere l’ordinaria attività.

Il Tribunale ha inoltre escluso che la mancanza di commesse, come descritta nella domanda, potesse integrare la causale legale. La società aveva infatti rappresentato commesse solo altalenanti e con tempi di consegna non scadenzabili, circostanze che attengono all’ordinaria organizzazione aziendale e non configurano una significativa riduzione degli ordini. Una diversa interpretazione, ha precisato il Collegio, trasformerebbe l’istituto in uno strumento di socializzazione del rischio d’impresa, in contrasto con la sua funzione. La giurisprudenza amministrativa citata conferma che la collettività non può essere gravata dei rischi tipici dell’imprenditore.

Quanto al dedotto vizio istruttorio, il Collegio ha rilevato che la completezza procedimentale era comprovata dalla richiesta di integrazione documentale formulata dall’INPS prima del diniego; la società, nonostante il supplemento istruttorio, non aveva dimostrato il carattere imprevedibile ed eccezionale delle contingenze economiche né l’anomala involuzione degli ordini. Richiamato il consolidato orientamento sui limiti del sindacato giurisdizionale in materia di discrezionalità tecnica, il TAR ha ritenuto le valutazioni dell’ente previdenziale ragionevoli e motivate, respingendo il ricorso con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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