Omessa custodia del fondo e colpa del proprietario ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 nella rivalsa delle spese di bonifica (TAR Puglia n. 447 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 configura una responsabilità solidale del proprietario del fondo non solo con l’autore materiale dell’abbandono di rifiuti, ma anche in via autonoma qualora la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, secondo gli accertamenti effettuati in contraddittorio. La colpa omissiva del proprietario può essere integrata dalla mancata adozione di misure custodiali minime — quali l’aratura perimetrale o altra barriera — che avrebbero reso difficoltoso l’accesso al fondo a mezzi pesanti. In tal caso, il proprietario non può invocare il principio comunitario “chi inquina paga” per sottrarsi all’obbligo di bonifica, né opporre la mancata individuazione dell’autore materiale dello sversamento, quando la ricerca del responsabile si sia rivelata infruttuosa. L’esecuzione in danno dell’ordinanza di bonifica determina la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione avverso l’ordinanza stessa, restando devoluta al giudice la sola verifica di legittimità dell’atto di rivalsa, autonomo e basato su presupposti propri.
Il Fatto
I proprietari e conduttori di un terreno agricolo impugnavano l’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva loro imposto, ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, la bonifica dell’area a seguito dell’abbandono illecito di rifiuti, avvenuto nel settembre 2022. Esponevano di essersi attivati, sporgendo denuncia e fornendo elementi riconducibili a terzi, e lamentavano l’inerzia dell’Amministrazione, l’assenza di istruttoria e l’erronea imputazione di una responsabilità colposa, nonché l’irragionevolezza del termine di dieci giorni concesso per l’esecuzione.
Il Comune, costituitosi, rappresentava l’archiviazione a carico di ignoti del procedimento penale e la totale accessibilità del fondo, privo di barriere, evidenziando la mancata adozione di misure di custodia da parte dei proprietari. Nel corso del giudizio, l’Ente provvedeva direttamente alla rimozione dei rifiuti (settembre 2025) e, con successiva nota del 18 novembre 2025, ingiungeva ai ricorrenti il pagamento delle spese sostenute, pari a euro 18.154,34. Avverso tale ingiunzione venivano proposti motivi aggiunti, con domanda risarcitoria per il mancato raccolto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’esecuzione in danno, compiutasi integralmente, aveva esaurito gli effetti dell’ordinanza. L’eventuale annullamento non avrebbe potuto restituire utilità concrete ai ricorrenti, essendo l’atto di rivalsa un provvedimento distinto e autonomo, fondato su presupposti giuridici propri e impugnabile separatamente.
Nel merito dei motivi aggiunti, la Corte ha escluso l’illegittimità della rivalsa, ravvisando la sussistenza di una condotta colposa omissiva dei proprietari. L’istruttoria aveva accertato che il fondo, adiacente e complanare alla strada, risultava completamente aperto e penetrabile da automezzi; l’aratura era stata realizzata solo nell’ottobre 2022, dopo lo sversamento. La mancata adozione di misure custodiali minime, in presenza di un’accessibilità notoria e dell’assenza di vigilanza, integrava la negligenza richiesta dall’art. 192, comma 3.
La pronuncia richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2746 del 2024 e n. 7313 del 2024, secondo cui la responsabilità del proprietario discende dalla detenzione del bene e dalla violazione dei doveri di vigilanza e controllo, e l’ordinanza dell’Adunanza Plenaria n. 21 del 2013, che distingue tra proprietario incolpevole e proprietario colpevole. La mancata individuazione dell’autore materiale, atteso il decreto di archiviazione a carico di ignoti, non impediva l’azione nei confronti dei soggetti solidalmente obbligati.
Quanto all’importo ingiunto, il Collegio lo ha ritenuto comprovato da regolari fatture e proporzionato, escludendo l’applicabilità del d.m. n. 46/2019, riferito a siti contaminati da attività produttive, e non all’abbandono puntuale di rifiuti, soggetto alla procedura d’urgenza di cui all’art. 192 quale lex specialis. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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