Accesso difensivo agli atti e cessazione della materia del contendere (TAR Emilia-Romagna n. 97 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, il richiedente non deve dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità della conoscenza dei documenti, purché l’istanza rappresenti in modo puntuale e specifico il nesso di necessaria strumentalità tra l’ostensione e la cura o difesa dei propri interessi giuridici. Non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie. La pubblica amministrazione e il giudice amministrativo non compiono alcuna valutazione sull’influenza o decisività del documento nell’eventuale giudizio, salvo il caso di manifesta e assoluta mancanza di collegamento. La sopraggiunta ostensione, pienamente satisfattiva, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con spese regolate secondo la soccombenza virtuale.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di terreni interessati da un intervento di sistemazione idraulica, riceveva dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po la comunicazione di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, con indicazione del progetto definitivo in corso di redazione e della futura espropriazione.

Con istanza del 29 settembre 2025 la società chiedeva l’accesso al particellare e alle planimetrie di progetto, nonché agli atti della pregressa procedura espropriativa risalente agli anni ’70. Non ricevendo riscontro nel termine di trenta giorni, adiva il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. Nelle more del giudizio, e solo dopo il deposito del ricorso, l’amministrazione esibiva la documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sopraggiunta ostensione è pienamente satisfattiva della pretesa della ricorrente e dà pertanto luogo alla cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., circostanza peraltro riconosciuta dalla stessa interessata.

Quanto alle spese, il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale, apprezzando quale sarebbe stato l’esito del giudizio ove non fosse intervenuta la declaratoria. Ricorda che, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 4927 del 2023, il richiedente non è tenuto a dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità della conoscenza dei documenti, potendo l’accesso essere esercitato anche per valutare l’opportunità di instaurare un giudizio.

La pretesa viene inquadrata nella figura dell’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, caratterizzato dal nesso di necessaria strumentalità tra l’ostensione e la cura o difesa degli interessi giuridici, con interesse legittimante immediato, concreto e attuale. Sul punto richiama Cons. Stato, Ad. plen., n. 19 del 2020, che richiede la deduzione puntuale delle finalità, e Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2021, secondo cui l’amministrazione e il giudice non svolgono valutazioni sulla decisività del documento, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario.

Il Collegio ritiene che l’istanza abbia illustrato e motivato in modo sufficiente le esigenze difensive, emergendo la astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della controversia, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 2655 del 2022. La pretesa riguardava documenti nella disponibilità dell’amministrazione, agevolmente individuabili e connessi alla salvaguardia della posizione della ricorrente.

Quanto all’argomento dell’avvenuto avviso della possibilità di consultazione presso l’ufficio competente, il Tribunale osserva che ciò non privava l’amministrazione dell’obbligo di riscontrare l’istanza, che riguardava anche documenti non considerati nella nota di avvio. Le spese seguono dunque la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che ha provveduto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e quando il giudizio era già instaurato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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