Ottemperanza per la carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3175 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, nemmeno parziale, legittima l’accertamento della sua inottemperanza all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza di condanna passata in giudicato. L’assenza di contestazioni da parte dell’amministrazione circa l’an e il quantum debeatur consente l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
A seguito della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente per cinque anni scolastici, con importo di 500,00 euro per ciascun anno, il beneficiario agiva davanti al TAR per l’ottemperanza. L’amministrazione, ritualmente intimata, non provvedeva al pagamento. La domanda di ottemperanza non riguardava le spese di lite, già distratte in favore del difensore nel giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che il titolo esecutivo era passato in giudicato e ritualmente notificato, e che il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 era interamente decorso senza che l’amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione, costituitasi, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, tanto che il credito risultava non contestato nell’an e nel quantum.
Conseguentemente, è stata dichiarata l’inottemperanza e assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, stabilendo che lo stesso avrebbe dovuto provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.
La pronuncia ha precisato che l’incarico commissariale integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese del giudizio, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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