L’inerzia del Ministero nell’erogare la Carta del docente integra inottemperanza e legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 11034 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato non ammette deroghe per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, potendo residuare una limitata discrezionalità solo sul quomodo dell’esecuzione. La decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia adempiuto né eccepito l’avvenuto adempimento integra gli estremi della inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la declaratoria del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero all’accredito del beneficio economico di € 500 annui, oltre interessi legali. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alle statuizioni, sicché l’interessato proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna del Ministero e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e sussistendo la competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la mancata ottemperanza dell’amministrazione alle statuizioni del giudicato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che il Ministero avesse provveduto né fornito giustificazioni in ordine alla propria inerzia.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato, non potendo sottrarsi all’obbligo per nessuna ragione, e ha qualificato la condotta del Ministero come inottemperante, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto. La costituzione con formula di stile dell’amministrazione resistente, priva di alcuna difesa sostanziale, ha ulteriormente confermato l’assenza di giustificazioni.
In accoglimento della domanda, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta del ricorrente previa verifica dell’adempimento.
Il Collegio ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, rilevando la criticità sistemica dovuta all’inerzia persistente nell’erogazione del bonus docente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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