Accertamento dello stato legittimo e onere istruttorio prima della demolizione (TAR Puglia n. 405 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il giudice amministrativo, prima di pronunciarsi sull’istanza cautelare, può disporre adempimenti istruttori al fine di verificare la sussistenza dello stato legittimo dell’immobile, acquisendo la documentazione amministrativa quale il nulla osta edilizio rilasciato in epoca risalente, cui faccia riferimento l’atto di provenienza. L’accertamento dello stato legittimo costituisce presupposto indefettibile per la legittima applicazione della sanzione demolitoria, atteso che l’ordinanza di ripristino presuppone la verifica della conformità urbanistica dell’opera rispetto al titolo abilitativo che ne ha consentito la realizzazione.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Trinitapoli ha disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie realizzate in assenza o in totale difformità dai titoli abitativi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. L’atto impugnato traeva origine da un sopralluogo effettuato dagli agenti di polizia locale. Nel giudizio cautelare, la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento demolitorio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ravvisato la necessità di acquisire documentazione istruttoria attestante lo stato legittimo dell’immobile controverso. In particolare, il Collegio ha ritenuto dirimente l’acquisizione del nulla osta rilasciato dal Comune di Trinitapoli in data 9 novembre 1962, documento espressamente menzionato nell’atto di compravendita, ove si afferma che per la realizzazione del fabbricato fu rilasciato il predetto titolo e che successivamente non sono stati effettuati interventi edilizi che avrebbero comportato il rilascio di licenze o concessioni edilizie o permessi di costruire.

Il Collegio ha ritenuto che la verifica della conformità dell’immobile allo stato legittimo costituisca un passaggio indispensabile al fine di valutare la fondatezza dell’istanza cautelare, atteso che l’ordinanza di demolizione presuppone l’accertamento dell’assenza o della totale difformità del titolo abitativo. La produzione del nulla osta del 1962 assume rilievo decisivo per appurare se l’opera sia stata realizzata in epoca antecedente alla sua edificazione ovvero se i successivi interventi abbiano alterato la consistenza originaria.

Conseguentemente, il TAR ha onerato il Comune resistente del deposito del documento richiesto nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza, rinviando alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 per il seguito dell’esame dell’istanza cautelare. L’ordinanza si configura come provvedimento interlocutorio volto a completare il quadro istruttorio prima della decisione.

La pronuncia evidenzia come, in sede cautelare, il giudice amministrativo possa legittimamente disporre approfondimenti istruttori quando la documentazione disponibile non consenta di valutare compiutamente la sussistenza del fumus boni iuris, in particolare nelle controversie in materia di repressione degli abusi edilizi, ove l’accertamento dello stato legittimo dell’immobile costituisce il cardine della verifica di legittimità del provvedimento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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