Onere fiscale minimo sigarette legittimo, inammissibilità costituzionale non equiparabile ad accoglimento (TAR Lazio n. 7270 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di inammissibilità resa dalla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 28, l. n. 87/1953, per la pluralità di soluzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore, non è equiparabile quoad effectum a una sentenza di accoglimento ed è assimilabile alle decisioni interpretative di rigetto “monitorie” o “esortative”. Ne consegue che le determinazioni amministrative adottate in applicazione della disciplina oggetto del giudizio incidentale restano legittime e conformi al parametro legale, ove l’Amministrazione abbia esercitato un potere di natura vincolata, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Il giudice comune non può disapplicare la norma interna per contrasto con una direttiva priva di efficacia diretta, né può sollecitare, tramite rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, una rivalutazione dell’esito del giudizio di costituzionalità già definito, dovendosi escludere, in tal caso, la configurabilità di una responsabilità aquiliana dell’Amministrazione ex art. 2043 c.c.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella produzione di tabacchi lavorati, ha impugnato le determinazioni con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato, per l’anno 2023, la tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette, individuando l’onere fiscale minimo (OFM) in una misura pari a determinati importi. Ha dedotto il contrasto dell’art. 39-octies, d.lgs. n. 504/1995, con la direttiva 2011/64/UE e con i principi del TFUE in materia di concorrenza e libera circolazione, rilevando come il meccanismo di calcolo inciderebbe in misura maggiore sui prodotti di fascia bassa, comprimendo la libertà di fissazione del prezzo.
Il Tribunale, in un primo momento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220 del 2023. Successivamente, con ordinanza n. 15521/2024, ha nuovamente rimesso la questione, definita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 2025, che ha nuovamente dichiarato l’inammissibilità, evidenziando “evidenti criticità” ma rimettendo al legislatore la reductio ad legitimitatem. La società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo le determinazioni impugnate conformi al quadro normativo vigente. Il Collegio ha escluso che la sentenza n. 183/2025 possa essere interpretata nel senso auspicato dalla ricorrente: la dichiarazione di inammissibilità, resa in applicazione dell’art. 28, l. n. 87/1953, non equivale a una declaratoria di illegittimità costituzionale, ma si limita ad ammonire il legislatore circa la necessità di un intervento correttivo, lasciando intatta l’efficacia della norma. Pertanto, l’operato dell’Amministrazione, che ha applicato una disciplina vincolante senza alcun margine discrezionale, non può configurare una condotta illecita né l’elemento soggettivo della colpa, con conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria.
Il Tribunale ha poi ribadito l’impossibilità di procedere alla disapplicazione della normativa nazionale, richiamando il costante orientamento, confermato da Corte cost. n. 269/2017, secondo cui il giudice comune non può disapplicare la legge interna per contrasto con una direttiva priva di efficacia diretta, essendo esperibile unicamente il controllo accentrato di costituzionalità, già attivato e definito. La direttiva 2011/64/UE demanda agli Stati membri un’ampia discrezionalità nella definizione della struttura e della misura dell’imposizione, non risultando, pertanto, suscettibile di immediata applicazione nei rapporti intersoggettivi.
Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale, il Collegio ne ha escluso la sussistenza dei presupposti, non emergendo dubbi interpretativi sulla portata delle disposizioni europee e dovendosi, invece, riscontrare un’ipotesi di acte clair. In ogni caso, una rimessione alla Corte di giustizia si risolverebbe in una richiesta di sindacato sulle pronunce della Corte costituzionale, ponendosi in contrasto con la teoria dei controlimiti elaborata a partire dalla sentenza n. 183 del 1973 e costantemente ribadita, che include tra i principi fondamentali dell’ordinamento la preclusione di valutazioni politiche e di sindacato sulla discrezionalità legislativa.
Il Tribunale ha infine precisato che l’eventuale lesione derivante dalla mancata attuazione della direttiva potrebbe configurare, su un piano distinto e autonomo, una responsabilità dello Stato legislatore secondo i principi Francovich, non incidente sulla legittimità degli atti amministrativi impugnati né fondante una responsabilità dell’Amministrazione, che ha operato in applicazione di una disciplina vigente e vincolante. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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