Illegittimità dei comuni a impugnare le tariffe AGER per difetto di legittimazione e interesse (TAR Puglia n. 402 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I Comuni che partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale non sono legittimati a impugnare le determinazioni tariffarie adottate dall’Agenzia d’ambito, poiché partecipano al relativo processo decisionale e le funzioni pubbliche di gestione del ciclo dei rifiuti sono esercitate in forma associata obbligatoria a un diverso livello di governo, secondo i principi di differenziazione e adeguatezza. La posizione del Comune rispetto all’aggiornamento delle tariffe di conferimento è derivata, accessoria e riflessa, e l’eventuale pregiudizio economico ricade sui cittadini utenti, destinatari finali dell’onere attraverso la TARI, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse. L’aggiornamento tariffario costituisce atto gestionale di ordinaria amministrazione di competenza del direttore generale dell’Agenzia e non richiede il coinvolgimento del comitato dei delegati, salva la lesione delle prerogative partecipative del singolo ente, che deve essere specificamente dedotta.
Il Fatto
Ventuno Comuni pugliesi hanno impugnato le determine del Direttore Generale di AGER Puglia nn. 11, 13 e 14 del 10 gennaio 2024, con cui sono state aggiornate le tariffe di conferimento dei rifiuti per gli anni 2022 e 2023 negli impianti di Cavallino, Poggiardo e Ugento. I ricorrenti lamentavano un incremento delle tariffe di oltre il 50% e deducevano, tra i motivi, la violazione della legge regionale pugliese n. 24 del 2012 per il mancato coinvolgimento del Comitato dei delegati e, in subordine, la questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale.
AGER e le società controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse, evidenziando che analoghe impugnative erano state già dichiarate inammissibili dalla stessa Sezione. La Regione Puglia non si è costituita in giudizio. In corso di causa, il Comune di Cavallino ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente al Comune di Cavallino per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, il Collegio ha accolto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, richiamando il proprio consolidato orientamento espresso nelle sentenze nn. 24/2025, 25/2025, 26/2025, 158/2025, 159/2025, 160/2025, 265/2025 e 266/2025.
Quanto alla legittimazione a ricorrere, il TAR ha escluso che i Comuni possano impugnare le determinazioni dell’Agenzia cui partecipano obbligatoriamente per legge. La Regione Puglia ha individuato l’ambito territoriale ottimale nell’intero territorio regionale e ha istituito AGER quale organo unico di governo, subentrato agli ex ATO, con funzioni esercitate per l’intero ambito. I Comuni conservano la titolarità effettiva della funzione pubblica di gestione dei rifiuti, ma la esercitano attraverso l’Agenzia, che agisce come rappresentante necessario unitario ex lege degli enti locali. Gli enti partecipanti, essendo direttamente coinvolti nel processo decisionale, non sono legittimati a contestare gli atti adottati dall’organo di cui fanno parte, salvo che deducano la lesione delle proprie prerogative partecipative.
In relazione all’interesse a ricorrere, il Collegio ha ritenuto che l’ente locale sia titolare di un interesse di mero fatto alla rimodulazione delle tariffe, in quanto il costo del servizio grava definitivamente sui cittadini utenti attraverso la TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 654, legge n. 147/2013. Il rapporto giuridico che scaturisce dalla determinazione tariffaria ha natura tributaria e intercorre tra l’Amministrazione e gli amministrati, i quali soli subiscono il pregiudizio economico e possono contestare la determinazione al momento della richiesta di pagamento. Il TAR ha quindi configurato l’azione dei Comuni come una surrogatoria inammissibile nell’interesse dei propri cittadini, precisando che la semplice posta negativa in bilancio non integra una lesione effettiva della sfera giuridica dell’ente, in assenza di allegazione di costi imputati direttamente e definitivamente alle casse comunali.
Quanto al quinto e sesto motivo, il TAR ha riconosciuto che i Comuni potrebbero vantare una legittimazione “attenuata” per la lesione delle proprie prerogative, ma ha dichiarato le censure inammissibili per difetto di interesse e comunque infondate. La legge regionale n. 24 del 2012 non prevede che il Comitato dei delegati partecipi all’aggiornamento tariffario, che costituisce atto gestionale di ordinaria amministrazione di competenza del Direttore Generale ai sensi dell’art. 10-bis della medesima legge. Il Comitato verifica l’attuazione del piano regionale e il suo Presidente vigila sul buon funzionamento dell’Agenzia, ma non è richiesto alcun controllo preventivo o successivo sui singoli atti. Il TAR ha infine escluso la prospettata illegittimità costituzionale, osservando che gli artt. 198 e 203 del d.lgs. n. 152/2006 non attribuiscono ai Comuni la funzione di aggiornare le tariffe di conferimento, riferendosi il secondo, correttamente, alle tariffe TARI e non a quelle di conferimento.
Nota della Redazione
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