L’agrivoltaico è specie del fotovoltaico e resta soggetto alla tutela paesaggistica (TAR Puglia n. 292 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’impianto agrivoltaico costituisce una species del genus fotovoltaico in ambito agricolo e non gode di alcuna deroga alle norme poste a tutela dei valori territoriali, ambientali, paesaggistici e colturali. Il favor legislativo per le energie rinnovabili, anche nella forma dell’art. 65 del D.L. n. 17/2012, non consente di ritenere l’impianto automaticamente integrato nel contesto rurale: esso rappresenta pur sempre una rilevante trasformazione del territorio. Spetta al proponente dimostrare in concreto la natura agrivoltaica, declinando analiticamente ogni aspetto incidente sulla sostenibilità e continuità agricola. Le previsioni del P.P.T.R. non impongono un divieto assoluto, ma orientano la valutazione di compatibilità, che l’Amministrazione compie con ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza di P.A.U.R., ex art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza nominale pari a 3,7 MW in agro di Brindisi, denominato “Impianto 11”. Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri sfavorevoli del Servizio Paesaggistico regionale, di A.R.P.A. Puglia, del Comune e del Servizio Agricoltura regionale; non è pervenuto il parere della Soprintendenza.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, la Provincia ha respinto l’istanza con determinazione dirigenziale n. 81 del 14.7.2022. La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, deducendo vizi istruttori, violazione del favor per le rinnovabili e incompatibilità comunitaria delle previsioni del piano paesaggistico regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Il mancato parere della Soprintendenza è irrilevante, perché il diniego si fonda su plurime motivazioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerne la legittimità. Le integrazioni normative introdotte nel provvedimento finale rispetto al preavviso costituiscono mere specificazioni del costrutto argomentativo già comunicato all’istante.

Il nucleo della decisione riguarda la qualificazione dell’agrivoltaico. Richiamando i principi della sentenza n. 1376/2022 della stessa Sezione, il Tribunale prende le distanze dall’orientamento della Seconda Sezione (sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022). L’art. 65 del D.L. n. 17/2012 ricomprende gli impianti agrovoltaici tra quelli fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria sugli incentivi. Da ciò discende l’applicabilità di tutte le regole poste a tutela del paesaggio, dell’ambiente e delle colture, secondo il principio ubi lex voluit dixit.

Il Collegio sottolinea che l’onere di allegazione grava sul proponente. La relazione pedoagronomica prodotta dalla ricorrente rivela la distonia dell’impianto rispetto al contesto, caratterizzato da olivi anche centenari e vigneti, e la genericità dello sfruttamento colturale previsto. L’altezza dei moduli di soli 50 cm non consente lo svolgimento dell’attività agricola al di sotto, né risulta garantita la coltura identitaria. Il territorio è già interessato da produzioni di qualità (vino DOC, IGP, DOP) e da impegni agroambientali assunti dalle particelle.

Il diniego, poi, non si traduce in una preclusione aprioristica delle aree agricole: le Amministrazioni hanno correttamente esercitato il bilanciamento tra sviluppo sostenibile e tutela ambientale, nel rispetto dell’art. 3-quater D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 9 Costituzione. La qualificazione di pubblica utilità è effetto dell’autorizzazione unica, non presupposto. Le previsioni del P.P.T.R. non vietano tout court gli impianti in area agricola e, ai sensi dell’art. 143, comma 9, D. Lgs. n. 42/2004, prevalgono sugli altri strumenti pianificatori.

Infine, è legittima la valutazione degli impatti cumulativi: l’agrivoltaico resta un impianto industriale assoggettato a V.I.A. e l’analogia va riferita al genus fotovoltaico, con superamento dell’I.P.C. rispetto al valore limite. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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