Canone COSAP ai comproprietari estranei alla concessione: giurisdizione ordinaria (TAR Sicilia n. 560 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto, in via esclusiva, l’accertamento sulla debenza del canone di occupazione del suolo pubblico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché involge una posizione di diritto soggettivo alla soddisfazione del credito e non l’esercizio di poteri autoritativi o di valutazioni discrezionali dell’Amministrazione. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè ai fatti dedotti a fondamento della pretesa. Non muta la natura patrimoniale della causa la circostanza che i comproprietari dell’immobile siano stati chiamati in solido al pagamento insieme al concessionario, loro conduttore poi fallito, restando gli stessi estranei al rapporto concessorio. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di riassunzione davanti al giudice ordinario.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari, a titolo ereditario, di un immobile sul lungomare di Aci Castello, dato in locazione alla dante causa per l’esercizio di attività di ristorazione. La conduttrice aveva realizzato interventi edilizi per unificare i locali e aveva ottenuto una concessione permanente di occupazione di suolo pubblico per installare una veranda. Dichiarato il fallimento della ditta, il Comune ha revocato la concessione per la somministrazione e ha fatto decadere quella di suolo pubblico.
Con l’ordinanza impugnata il Comune ha contestato l’abusivo utilizzo del suolo pubblico, non essendo stata rimossa la veranda, e il mancato pagamento del canone, ordinando alla ditta e ai ricorrenti, in solido, la rimozione della struttura e il pagamento del canone COSAP. I comproprietari hanno contestato la loro estraneità al rapporto concessorio e chiesto l’annullamento dell’atto per la parte di interesse, deducendo la violazione del regolamento comunale e il difetto di legittimazione passiva. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive il thema decidendum: benché i ricorrenti assumano di aver impugnato l’ordinanza nel suo complesso, l’unica censura concerne l’obbligazione pecuniaria, posto che alla data del ricorso la veranda era già stata rimossa.
Su tale premessa il TAR aderisce all’eccezione comunale. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 9941/2024), il giudice amministrativo ribadisce che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè ai fatti posti a fondamento della pretesa. La posizione del Comune, quanto alla richiesta di pagamento del canone, va qualificata come diritto soggettivo alla soddisfazione del credito vantato.
Nello stesso senso viene richiamata la giurisprudenza amministrativa (TAR Emilia Romagna n. 279/2022): la controversia sull’esigibilità del corrispettivo per l’occupazione del suolo pubblico, quando non è in discussione l’esercizio di poteri autoritativi o valutazioni discrezionali, appartiene al giudice ordinario.
Nel caso concreto i ricorrenti non hanno mai rivestito il ruolo di concessionari e non hanno assunto alcuna posizione giuridica correlata all’esercizio di pubblici poteri. Sono stati chiamati al pagamento in forza della titolarità del diritto reale sull’immobile, posto che alla COSAP è tenuto anche l’occupante sine titolo, trattandosi di obbligazione che sorge per il solo fatto della sottrazione del bene alla collettività.
La chiamata in solido con il concessionario non modifica la natura della controversia, che resta incentrata su aspetti meramente patrimoniali. Non residua alcun esercizio di potere amministrativo conoscibile dal TAR: la legittimità del rapporto concessorio riguarda soggetti diversi dai ricorrenti. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, facendo salvi gli effetti della domanda ex art. 11 c.p.a.. Le spese sono compensate per le peculiarità fattuali della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.