Il riconoscimento dello status di vittima del dovere è devoluto al giudice ordinario (TAR Puglia n. 391 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La posizione giuridica di chi chiede il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per infermità psichica ha la consistenza del diritto soggettivo, essendo estrinsecazione formale del diritto alla salute: la relativa controversia è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. L’interesse strumentale all’avvio del procedimento amministrativo non ha autonoma consistenza rispetto al diritto soggettivo sottostante, partecipando della medesima natura giuridica e seguendo le stesse regole di riparto di giurisdizione. La condizione di procedibilità dell’azione civile di cui all’art. 443 cod. proc. civ. è soddisfatta quando siano decorsi 180 giorni dalla proposizione dell’istanza, a prescindere dalla conclusione del procedimento nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, già Vice Brigadiere dei Carabinieri, aveva presentato istanza per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per infermità psichica. Il Ministero dell’Interno aveva comunicato il mancato avvio dell’istruttoria, condizionandolo alla previa definizione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 e all’acquisizione del verbale della Commissione Medico Ospedaliera.

Avverso tale diniego, il ricorrente aveva proposto ricorso al TAR Puglia, chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento e, in via subordinata, l’annullamento delle note ministeriali di diniego, deducendo la violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 243 del 2006 e dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la posizione del ricorrente ha consistenza di diritto soggettivo, in quanto il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per infermità riconducibile a particolari condizioni ambientali od operative costituisce estrinsecazione formale del diritto alla salute, materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Il Collegio ha precisato che non muta la conclusione qualificando la posizione come interesse strumentale all’avvio del procedimento amministrativo: tale interesse non ha autonoma consistenza rispetto al diritto soggettivo sottostante, essendo finalizzato esclusivamente a consentirne l’azionabilità davanti al giudice ordinario. Esso partecipa della medesima natura giuridica del diritto finale e segue le stesse regole di riparto, con la conseguenza che anche la domanda volta a ottenere l’attivazione del procedimento appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

Il TAR ha inoltre verificato la sussistenza della condizione di procedibilità dell’azione civile di cui all’art. 443 cod. proc. civ., ritenendola soddisfatta: la norma prevede che la domanda diventi procedibile quando siano decorsi 180 giorni dalla data di proposizione del ricorso amministrativo. Nel caso di specie, il termine era ampiamente decorso; il diniego di avvio opposto dalla PA non preclude l’accesso al giudice ordinario, poiché la procedibilità non è subordinata alla conclusione del procedimento nel merito ma al solo decorso del termine di legge.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, e ha compensato le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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