Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela della decadenza dalla concessione demaniale (TAR Puglia n. 385 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione, esercitando il potere di autotutela, annulla o revoca il provvedimento impugnato, eliminando così ogni utilità della decisione per il ricorrente. La declaratoria prescinde da una valutazione nel merito della fondatezza del ricorso e consegue alla definitiva sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione. In tal caso, le spese di lite possono essere interamente compensate, anche su concorde richiesta delle parti, attesa la peculiarità della controversia e la sua rapida definizione in rito.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, impugnava, chiedendone la sospensione, una serie di atti tra cui i verbali di sopralluogo redatti dalla polizia locale e dall’ufficio circondariale marittimo, la nota comunale di avvio del procedimento, l’ordinanza di decadenza dalla concessione, il diniego di CILA e la successiva ordinanza di rettifica e sostituzione di quella di decadenza. Nell’imminenza della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, i difensori di entrambe le parti chiedevano congiuntamente la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il Comune, con ordinanza dirigenziale successiva, aveva disposto in autotutela l’annullamento e la revoca dell’ordinanza di decadenza e della successiva ordinanza di sospensione. Tale sopravvenienza ha determinato l’integrale rimozione degli effetti degli atti gravati, con conseguente venir meno dell’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito.

Il Tribunale ha pertanto ravvisato gli estremi per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la peculiarità della controversia, la sua rapida definizione in rito e la concorde richiesta delle parti sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *