Mantenimento non pagato per molte mensilità: niente particolare tenuità del fatto, l’inadempimento reiterato è abituale (Cass. pen. 6179/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 6179 del 16 febbraio 2026 (R.G.N. 35578/2025) — Presidente Massimo Ricciarelli, Relatore Andrea Natale.
Il principio di diritto
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570-bis c.p.) solo se l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento ha carattere di mera occasionalità. Quando l’inadempimento si protrae per una pluralità di mensilità, è ravvisabile l’abitualità del comportamento, ostativa al beneficio, restando irrilevante la particolare tenuità della singola omissione.
Il fatto
Il Tribunale di Sassari aveva assolto l’imputato dal reato ex art. 570-bis c.p., ritenendolo non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. L’imputato aveva versato il contributo al mantenimento della figlia minore, ma aveva omesso — per numerose mensilità — la quota del 50% delle spese scolastiche (iscrizione a una scuola dell’infanzia privata) fissata dai provvedimenti civili. Il Tribunale valorizzava il pagamento del mantenimento, la modesta intensità del dolo (in un contesto di conflittualità tra i genitori), la cessazione della condotta e l’incensuratezza. Il Procuratore generale ricorreva per erronea applicazione del 131-bis: l’entità complessiva degli inadempimenti e la reiterazione per numerose mensilità configurano un comportamento abituale.
La motivazione
In premessa, la Corte chiarisce il perimetro dei vizi deducibili: la sentenza di proscioglimento era inappellabile dal Pubblico ministero ex art. 593, comma 2, c.p.p. (come modificato dall’art. 2 l. 9 agosto 2024, n. 114; tempus regit actum, Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista), sicché il PM poteva dedurre in cassazione tutti i motivi ex art. 606 c.p.p. Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza: il 131-bis è applicabile al reato ex art. 570-bis c.p. a condizione che l’omessa corresponsione abbia avuto carattere di mera occasionalità (Sez. 6, n. 16847 del 2019; Sez. 6, n. 5774 del 2020, che ha annullato l’assoluzione in un caso di inadempimento per ventiquattro mensilità); in mancanza di occasionalità è ravvisabile l’abitualità, ostativa al beneficio, ed è irrilevante la tenuità della singola omissione (Sez. 6, n. 22523 del 2020; Sez. 6, n. 15264 del 2025). Il Tribunale aveva escluso l’abitualità valorizzando la sola incensuratezza, omettendo di valutare se il numero di mensilità di inadempimento fosse ostativo all’applicazione della causa di non punibilità.
Implicazioni pratiche
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il 131-bis non è una scorciatoia: quando l’omissione contributiva si ripete nel tempo, l’incensuratezza non basta a escludere l’abitualità, che va valutata sul numero di mensilità inadempiute. Il pagamento del contributo “principale” al mantenimento non sana l’omissione reiterata delle quote per le spese (scolastiche o straordinarie). Per chi assiste il genitore creditore, la reiterazione è l’argomento decisivo contro la tenuità. Esito: sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Sassari, che si atterrà ai criteri indicati.
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