Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: il TAR accoglie e nomina commissario ad acta (TAR Puglia n. 321 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta l’insussistenza del debito del lavoratore verso la propria Amministrazione e condanna quest’ultima a restituire le somme trattenute ed a corrispondere quelle mai erogate costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Ove l’Amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento, il TAR accoglie il ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., ordina l’esecuzione della pronuncia nel termine di trenta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza. La nomina anticipata del commissario non richiede una previa diffida né l’accertamento di un inadempimento già verificatosi, essendo funzionale a garantire l’effettività della tutela.
Il Fatto
La ricorrente, assistente amministrativo supplente, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava l’insussistenza del debito contestatole e condannava il Ministero a sospendere la trattenuta sulla retribuzione, a restituire le somme già apprese e a corrispondere quelle mai erogate per due mensilità. Nonostante la quantificazione del credito da parte dell’istituto scolastico in una somma determinata, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento.
La lavoratrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, deducendo l’inadempimento della sentenza esecutiva. Il Ministero si costituiva con atto di stile, senza dimostrare l’avvenuta esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando che la pronuncia del giudice del lavoro, avente natura di condanna al pagamento di somme, è suscettibile di esecuzione forzata e che la sua attuazione può essere richiesta anche in sede di ottemperanza al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., qualora l’Amministrazione non vi abbia dato corso.
Nel merito, il Collegio ha accertato che non risultava alcun adempimento alle prescrizioni della sentenza. L’assenza di contestazioni specifiche da parte dell’Amministrazione costituita ha privato il giudizio di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
Sulla base di tale verifica, il ricorso è stato accolto, con ordine all’Amministrazione di conformarsi alla sentenza entro trenta giorni dalla notifica. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il TAR ha nominato sin d’ora il Prefetto di Bari quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del suo ufficio, che dovrà provvedere all’integrale esecuzione entro un ulteriore termine di trenta giorni.
La nomina anticipata del commissario risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela, evitando che la lavoratrice debba promuovere un ulteriore giudizio per ottenere l’esecuzione coattiva in caso di inerzia dell’Amministrazione.
Le spese hanno seguito la soccombenza, con liquidazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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