La revoca delle speciali misure di protezione è atto discrezionale sindacabile solo per illogicità manifesta (TAR Lazio n. 13667 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia, disciplinata dall’art. 13-quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991, configura un provvedimento adottato nell’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa da parte della Commissione centrale, sorretto da una completa istruttoria e da un ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. Tale valutazione incontra come unico limite la logicità e la razionalità della motivazione, sicché il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica dell’aderenza ai presupposti normativi e ai dati di fatto, senza possibilità di sostituzione delle proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione. La revoca può essere obbligatoria o facoltativa; nel caso di commissione di delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale, la valutazione dell’Amministrazione circa l’affidabilità e l’attendibilità del collaboratore può legittimamente estendersi anche ai familiari beneficiari del piano provvisorio di protezione.
Il Fatto
I ricorrenti, coniuge e figlio di un collaboratore di giustizia ammesso al piano provvisorio di protezione, impugnavano la delibera con cui la Commissione centrale aveva disposto la cessazione di tale piano nei loro confronti, a seguito del deferimento del congiunto all’autorità giudiziaria e del suo arresto per i reati di cui agli artt. 600-bis e 609-quater cod. pen.. Il provvedimento era stato adottato dopo che la Procura della Repubblica aveva revocato la proposta di ammissione al programma speciale di protezione. I ricorrenti deducevano l’eccesso di potere, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione, ritenendo che la revoca avrebbe dovuto circoscriversi al solo titolare del piano, non anche ai familiari estranei all’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 13-quater, primo comma, legge n. 82/1991 individui i parametri della valutazione nella permanenza del pericolo, nella condotta del destinatario e nell’osservanza degli impegni assunti; il secondo comma distingue le fattispecie di revoca obbligatoria (inosservanza degli impegni di cui all’art. 12, comma 2, lett. b) ed e) e commissione di delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale) da quelle di revoca facoltativa, che richiedono una più penetrante valutazione dell’Amministrazione.
Richiamando il d.m. n. 161/2004, la sentenza ha evidenziato che il procedimento presuppone una completa istruttoria sui presupposti di cui all’art. 9 della legge n. 82/1991: esposizione al pericolo, utilità della collaborazione, qualità delle dichiarazioni rese, caratteristiche di reazione del gruppo criminale. La revoca facoltativa costituisce il frutto di una valutazione discrezionale che può essere censurata solo per palese irragionevolezza o illogicità, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’organo amministrativo.
Applicando questi principi, il Collegio ha ritenuto il provvedimento impugnato immune da vizi: la revoca conseguiva direttamente all’arresto del congiunto per i reati di cui agli artt. 600-bis e 609-quater cod. pen., alla sua precedente condanna definitiva per violenza sessuale e al conseguente venir meno dei presupposti di affidabilità che avevano giustificato la misura. Tali elementi minavano in radice l’attendibilità del collaboratore e risultavano incompatibili con le esigenze di sicurezza del regime di protezione.
La sentenza ha infine valorizzato la circostanza che l’Amministrazione aveva segnalato la posizione dei ricorrenti al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e all’autorità di pubblica sicurezza per l’adozione delle misure comunque necessarie a garantirne l’incolumità, contemperando così le esigenze di tutela prospettate. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese stante la particolarità della questione.
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Nota della Redazione
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