Dopo la concessione del contributo le controversie sulla fase esecutiva spettano al giudice ordinario (TAR Puglia n. 319 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale di attribuzione del beneficio, ovvero l’annullamento o la revoca della concessione per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse. Viceversa, dopo l’adozione del provvedimento di concessione, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, ivi incluse quelle concernenti il diniego di pagamento di un S.A.L. per asserite anomalie nelle spese rendicontate, attengono a obbligazioni di natura privatistica e sono devolute al giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi perfetti.

Il Fatto

Una società consortile, ammessa a un contributo pubblico nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014/2020, dopo l’erogazione del primo S.A.L. presentava la domanda di pagamento relativa al secondo stato di avanzamento. L’Amministrazione regionale, all’esito della verifica, comunicava il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, contestando la voce di spesa relativa alle attività di stampa, in quanto il fornitore non risultava in possesso del codice ATECO corrispondente. Con successiva nota veniva adottato il diniego del rimborso di tali spese, con decurtazione dell’importo e applicazione di una sanzione.

La società impugnava il diniego e gli atti connessi dinanzi al TAR, deducendo vari vizi di legittimità e chiedendo la condanna al rimborso delle somme non erogate. Si costituiva la Regione Puglia, contestando le avverse pretese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato, dando formale avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Richiamata la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 6 del 29 gennaio 2014), il TAR ha ricordato il criterio distintivo fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva: la giurisdizione amministrativa ricorre solo nella fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, caratterizzata dall’esercizio del potere discrezionale, ovvero nell’ipotesi di annullamento o revoca in autotutela per vizi di legittimità o contrasto iniziale con il pubblico interesse.

Nella fattispecie, il Collegio ha osservato che le contestate determinazioni concernono il diniego parziale del pagamento del secondo S.A.L., adottato successivamente alla concessione del contributo in conseguenza di asserite anomalie emerse in sede di verifica della domanda di pagamento delle spese sostenute. La controversia non attiene, quindi, alla fase pubblicistica di concessione del finanziamento, né discende da un riesame in autotutela della legittimità originaria dell’atto concessorio.

Essa rientra, piuttosto, nella fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione, configurando una violazione di obbligazioni di natura privatistica, con conseguente titolarità in capo al beneficiario di un diritto soggettivo perfetto. Ne deriva la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.

L’esito di rito ha determinato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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