Sospensione cautelare e istruttoria sulla sistemazione alloggiativa dello straniero (TAR Puglia n. 283 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il giudice amministrativo ben può disporre gli adempimenti istruttori ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm., prima ancora di pronunciarsi sull’istanza di sospensione, laddove ritenga necessario acquisire elementi conoscitivi ulteriori per la decisione. In particolare, assume rilievo la verifica della sistemazione alloggiativa dello straniero richiedente il nulla-osta al lavoro, circostanza che può incidere sulla valutazione del danno grave e irreparabile e delle esigenze cautelari, atteso che l’eventuale provvedimento di annullamento incide sulla permanenza regolare nel territorio dello Stato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al TAR Puglia il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva disposto l’annullamento del nulla-osta al lavoro già rilasciato. Il ricorso era accompagnato dall’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato, essendo in contestazione un atto che, di fatto, priva l’interessato del titolo che legittima l’ingresso e la permanenza per motivi di lavoro nel territorio italiano. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, ha ritenuto che gli atti depositati non fossero ancora sufficienti per una compiuta valutazione della domanda cautelare e ha pertanto disposto un approfondimento istruttorio. In particolare, ha ordinato all’Amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e gli altri documenti rilevanti ai sensi dell’art. 46 cod. proc. amm. e dell’art. 65, comma 3, cod. proc. amm..
Il Collegio ha inoltre richiesto una sintetica relazione di chiarimenti sulla posizione del ricorrente, con specifico riguardo alla sua situazione alloggiativa. L’incombente appare funzionale a verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in considerazione del fatto che l’annullamento del nulla-osta al lavoro può riverberarsi sul progetto di integrazione del cittadino straniero, rendendo necessario appurare le condizioni concrete in cui egli versa.
La scelta del giudice amministrativo riflette il potere di sollecitare l’integrazione probatoria anche nella fase cautelare, in ossequio al principio di effettività della tutela. Il contraddittorio risulta, in questa prospettiva, rafforzato dall’acquisizione di elementi che consentano una deliberazione consapevole e non meramente apparente sull’istanza ex art. 55 cod. proc. amm.
In esito a tali incombenti, la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata a nuova camera di consiglio, fissata per il 4 giugno 2026, termine congruo per consentire all’Amministrazione di dare riscontro alle richieste entro i 45 giorni assegnati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.