Divieto di ribasso sui costi della manodopera e aggiudicazione per un importo diverso dall’offerta (TAR Sardegna n. 767 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ illegittima l’aggiudicazione disposta in favore di un concorrente la cui offerta abbia previsto un ribasso sui costi della manodopera che la lex specialis aveva dichiarato non ribassabili, determinando una discrasia tra il prezzo offerto e quello di aggiudicazione. La clausola della lettera di invito che impone di non sottoporre a ribasso i costi della manodopera non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, costituendo una regola che non impedisce la partecipazione in condizioni di parità e che, negli appalti ad alta intensità di manodopera, può valere come strumento discrezionale per la tutela del lavoro. La verifica di congruità dell’offerta deve essere effettuata sull’offerta reale e non su un importo diverso e superiore rispetto a quello effettivamente dichiarato dall’aggiudicataria, pena il travisamento dei fatti e l’errata valutazione dei presupposti. In caso di accoglimento del ricorso principale, il ricorso incidentale volto a contestare l’ammissione della ricorrente principale deve essere respinto se dai documenti di gara risulta il sostanziale rispetto delle disposizioni concernenti il rapporto sulla situazione del personale.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale partecipava a una procedura riservata per l’affidamento di un appalto ad alta intensità di manodopera, con criterio del minor prezzo e importo a base d’asta di € 220.792,74, di cui € 209.407,40 per manodopera non soggetta a ribasso. L’aggiudicataria offriva un ribasso del 100% sulle voci ribassabili, indicando costi della manodopera pari a € 189.900,00, ma la gara veniva aggiudicata per l’importo di € 209.407,40. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione, deducendo la violazione della legge di gara e del principio di autovincolo, nonché vizi nell’istruttoria di verifica dell’anomalia. La controinteressata proponeva ricorso incidentale per contestare l’ammissione della ricorrente principale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso principale, esaminato congiuntamente ai motivi aggiunti per la stretta connessione delle censure, ritenendo dirimente la palese discrasia tra il prezzo offerto dall’aggiudicataria e quello per cui la gara era stata aggiudicata. L’offerta dell’aggiudicataria, che prevedeva un ribasso del 100% sui costi ribassabili e costi della manodopera di € 189.900,00, si poneva in evidente contrasto con la lex specialis, la quale dichiarava non ribassabili i costi della manodopera per € 205.907,40.
Il Collegio ha precisato che la clausura della gara che impone il divieto di ribasso sui costi della manodopera non è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di previsione ragionevole che non impedisce la partecipazione in condizioni di parità e che, specialmente negli appalti ad alta intensità di manodopera, può valere come strumento discrezionale per tutelare il lavoro.
Da ciò deriva che la verifica di congruità era stata effettuata su un’offerta diversa da quella reale, con evidente travisamento dei fatti ed errata valutazione dei presupposti, comportando una modificazione postuma dell’offerta economica in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e di par condicio. L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Il ricorso incidentale è stato invece respinto. Quanto ai primi due motivi, dai documenti di gara risultava che il rapporto sul personale della ricorrente principale preesisteva alla partecipazione alla gara, essendo stato inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data antecedente al termine per la presentazione delle offerte. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato in quanto costituiva un inammissibile tentativo di sindacare l’offerta della ricorrente principale al di fuori della procedura di valutazione demandata alla stazione appaltante.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha disposto l’aggiudicazione in favore della ricorrente, previa verifica del persistente possesso dei requisiti, con conseguente subentro nel contratto già stipulato.
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Nota della Redazione
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