Aggiudicazione di gara e sindacato del giudice cautelare sui punteggi tecnici: il TAR Puglia conferma la discrezionalità della Commissione (TAR Puglia n. 91 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’aggiudicazione di una gara pubblica non può essere accolta quando le censure dedotte avverso l’attribuzione dei punteggi tecnici involgono valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice che non presentano evidenti profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. L’interpretazione funzionale dei requisiti minimi richiesti dal bando, privilegiando la copertura delle esigenze di sterilizzazione rispetto a un dato puramente quantitativo, è prima facie sostenibile e conforme al principio del favor participationis. In sede di bilanciamento degli interessi, l’interesse pubblico alla celere esecuzione di una fornitura di strumentazione sanitaria finanziata con fondi a programmazione regionale prevale sul pregiudizio di natura economica della ricorrente, ristorabile per equivalente anche mediante il subentro nel contratto (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2025).
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la deliberazione con cui l’Azienda Sanitaria Locale aveva disposto l’aggiudicazione, in favore della controinteressata, della procedura aperta per la fornitura di autoclavi a vapore, autoclavi gas plasma e lavastrumenti destinati alle sale operatorie, con riferimento al Lotto 3 (CIG B6D83E7706). L’atto di impugnazione era integrato da motivi aggiunti e la ricorrente proponeva altresì domanda di annullamento, previa sospensione, dell’aggiudicazione e degli atti della procedura, oltre a istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.
La società deduceva, in particolare, l’illegittimità dell’attribuzione dei punteggi tecnici da parte della Commissione di gara e la violazione dei requisiti minimi previsti dal bando in relazione al cosiddetto “ciclo rapido”. La resistente e la controinteressata si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la domanda cautelare non era suscettibile di positivo apprezzamento sotto il profilo del fumus boni iuris. In particolare, le censure relative all’attribuzione dei punteggi tecnici — con specifico riguardo ai sub-criteri “numero di cicli”, “alta produttività” e “diffusione agente” — involgevano valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice che, allo stato degli atti, non presentavano evidenti profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Con riferimento alla dedotta violazione dei requisiti minimi (“ciclo rapido”), il Collegio ha ritenuto prima facie sostenibile l’interpretazione funzionale offerta dall’Amministrazione, volta a privilegiare la copertura delle esigenze di sterilizzazione piuttosto che un dato puramente quantitativo o nominalistico. Tale lettura è stata giudicata conforme al principio del favor participationis, che informa la disciplina dei contratti pubblici.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Tribunale ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla celere esecuzione della fornitura, trattandosi di strumentazione sanitaria finanziata con fondi a programmazione regionale. Il pregiudizio lamentato dalla ricorrente è stato qualificato di natura essenzialmente economica e, in quanto tale, ristorabile per equivalente, anche con il successivo subentro nel contratto, previsto di norma per una durata pari a quella messa a base di gara, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 9/2025.
Nota della Redazione
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