Revoca del revisore dei conti: giurisdizione del giudice amministrativo e inadempienza (TAR Sicilia n. 1272 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del revisore dei conti degli enti locali, prevista dall’art. 235, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, non è espressione della capacità di diritto privato dell’amministrazione, ma di un potere autoritativo di autotutela correlato a un munus publicum: le controversie che la riguardano appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi su posizioni di interesse legittimo. Sul piano sostanziale, la clausola di revoca “solo per inadempienza” ammette una lettura estensiva, riferibile anche al grave inadempimento di ulteriori obblighi di legge; la revoca non può però fondarsi su mere questioni nominalistiche, su rilievi privi di riferimento all’art. 239 d.lgs. n. 267/2000 o su contestazioni avanzate a notevole distanza temporale dai fatti. Annullata la revoca, la nomina del nuovo collegio è illegittima in via derivata e va disposta la reintegrazione nell’incarico.

Il Fatto

Il ricorrente, componente del collegio dei revisori dei conti di un comune siciliano, è stato revocato dall’incarico con deliberazione consiliare del novembre 2025, a valle di una nota sindacale di contestazione di presunti inadempimenti e del dedotto venir meno del rapporto fiduciario. Nella stessa seduta il consiglio comunale ha nominato il nuovo collegio.

Il revisore ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia la revoca, la nomina e gli atti connessi, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno. Il comune resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sostenendo la natura privatistica del rapporto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamato l’orientamento che qualifica la revoca come atto privatistico di risoluzione contrattuale, il TAR aderisce all’indirizzo maggioritario: l’affidamento dell’incarico di revisore e il suo ritiro non sono esercizio della generale capacità di diritto privato, ma espressione di un munus publicum. Appurata la natura pubblicistica dell’atto di conferimento, l’amministrazione può intervenire solo con poteri di autotutela, con conseguente devoluzione alla giurisdizione amministrativa. Conforta la conclusione la giurisprudenza di seconde cure, secondo cui non potrebbero mai venire in rilievo posizioni di diritto soggettivo.

Nel merito, il Collegio esamina anzitutto gli addebiti concernenti il ritardo nell’espressione di pareri. Rileva che i fatti risalgono ad aprile-maggio 2025 e a dicembre 2024-gennaio 2025, mentre il procedimento di revoca è del novembre 2025. Se davvero si fosse voluto revocare il collegio per il ritardo, si sarebbe dovuto provvedere immediatamente dopo le scadenze: la revoca intervenuta molti mesi dopo è quindi illegittima.

Quanto al rilievo sulla c.d. “creanza amministrativa”, il TAR osserva che esso non compare più nella proposta sottoposta al consiglio e costituisce comunque una oscura formula, con cui non è stato stigmatizzato né un ritardo né un inadempimento. La revoca deve sempre fondarsi su un’inadempienza ai compiti dell’art. 239 d.lgs. n. 267/2000, la cui gravità va accertata e motivata con riguardo allo scostamento dalla diligenza esigibile.

L’addebito relativo alla qualificazione come “straordinaria” della verifica di cassa è questione meramente nominalistica: l’esatta qualificazione del potere va colta nella sostanza, e l’art. 239, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 267/2000 riconosce all’organo di revisione la vigilanza sulla regolarità contabile, con diritto di accesso agli atti e di ispezioni individuali. Infine, il rilievo sull’incompatibilità non integra inadempienza e il richiamo al d.lgs. n. 39/2010 è generico, essendo l’incompatibilità disciplinata dall’art. 236 d.lgs. n. 267/2000.

Accolta la censura sulla revoca, il TAR annulla per illegittimità derivata la delibera di nomina del nuovo collegio e dispone la reintegrazione del ricorrente per il completamento del mandato. Respinge invece la domanda risarcitoria per danno all’immagine, trattandosi di danno-conseguenza che richiede specifica prova, non offerta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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