Valutazioni tecnico-discrezionali concorsuali e sindacato del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 82 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., le censure rivolte avverso le valutazioni rese da una Commissione esaminatrice nell’ambito di una procedura concorsuale pubblica, anche laddove si assuma la mancata predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione delle prove, integrano una contestazione di merito delle scelte tecnico-discrezionali dell’Amministrazione. Tale contestazione non è suscettibile di positiva prognosi di accoglimento, ai fini del fumus boni iuris, laddove non venga fornita prova della manifesta irrazionalità o irragionevolezza delle valutazioni medesime. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni concorsuali resta pertanto limitato al vizio di evidente ed estrinseca illogicità, non potendo risolversi in una sostituzione del proprio apprezzamento a quello dell’organo tecnico.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla partecipazione di un candidato a un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale dirigenziale nel profilo di Dirigente Amministrativo, indetto dalla competente Agenzia regionale. Il ricorrente impugnava, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, una pluralità di atti della procedura, tra cui il verbale con cui la Commissione esaminatrice aveva valutato negativamente la prova scritta e il provvedimento di esito delle prove orali, nonché gli atti di approvazione della graduatoria finale.

A fondamento del gravame, il candidato deduceva, in particolare, la mancata predeterminazione ex ante, da parte della Commissione e del bando, di criteri e griglie di valutazione delle prove d’esame e della prova di lingua inglese, nonché l’illegittimità delle valutazioni di non idoneità espresse nei propri confronti. Con l’istanza cautelare, il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nel delibare l’istanza cautelare, ha ritenuto che la stessa non fosse assistita da sufficiente fumus boni iuris. Ad avviso del Collegio, le considerazioni svolte nel ricorso complessivamente inteso si sostanziano, nella sostanza, nella contestazione di merito delle scelte tecnico-discrezionali di natura selettivo-concorsuale adottate dalla Commissione esaminatrice. In tale prospettiva, il Tribunale ha escluso che, alla luce di un esame sommario proprio della fase cautelare, potesse formularsi una prognosi favorevole in punto di ipotizzato accoglimento del gravame.

Il Collegio ha, infatti, precisato che la contestazione delle valutazioni della Commissione non è di per sé sufficiente a superare il vaglio di cui all’art. 55 cod. proc. amm., non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla manifesta irrazionalità o irragionevolezza delle scelte impugnate. La giurisprudenza consolidata, cui il provvedimento si richiama, circoscrive il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle Commissioni di concorso ai soli vizi di macroscopica illogicità, erroneità di fatto o travisamento, senza possibilità di ingerenza nel merito delle opzioni valutative.

Alla luce di tali rilievi, l’istanza cautelare è stata respinta. Quanto alle spese della fase, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale tra le parti, ravvisando la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di equità, in considerazione della natura e della complessità della controversia. Il Collegio ha, infine, disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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