L’annullamento in autotutela della dichiarazione di improcedibilità rende inammissibile il ricorso per carenza di interesse (TAR Puglia n. 268 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso un provvedimento di annullamento in autotutela che, disponendo esattamente nel senso richiesto dal ricorrente, pone nel nulla la precedente dichiarazione di improcedibilità dell’istanza, la quale torna ad essere ex tunc procedibile in virtù dell’ordinaria retroattività degli atti di secondo grado in annullamento d’ufficio. Le censure avverso un parere richiamato in un atto endoprocedimentale privo di rilevanza esterna sono inammissibili, ancor più se il parere proviene da un soggetto privo di immedesimazione organica nell’Amministrazione.

Il Fatto

Una società di telecomunicazioni aveva presentato un’istanza per un intervento su una stazione radio-base volto a implementare una portante antenna LTE (4G). Il Comune, richiamando un proprio indirizzo politico ispirato al principio di precauzione riguardo alla tecnologia 5G, aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza, anche per la mancata utilizzazione del portale digitale. A seguito di interlocuzioni, l’Amministrazione aveva poi disposto l’annullamento in autotutela della dichiarazione di improcedibilità. La società impugnava quest’ultimo provvedimento in parte qua, lamentando che in una sua parte il Comune avesse adombrato dubbi sulla corretta attivazione delle portanti della stazione radio-base.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La parte dispositiva della nota gravata, avente rilevanza esterna, va infatti a vantaggio della società e dispone esattamente nel senso da essa richiesto, ponendo nel nulla la precedente dichiarazione di improcedibilità.

L’effetto dell’annullamento in autotutela è quello di rendere l’istanza nuovamente procedibile sin dall’origine, in ragione dell’ordinaria retroattività degli atti di secondo grado in annullamento d’ufficio. Il provvedimento impugnato, pertanto, non arreca alcun pregiudizio alla posizione giuridica della ricorrente.

Le censure dedotte avverso il parere richiamato nell’atto sono altresì inammissibili, poiché colpiscono un atto endoprocedimentale privo di rilevanza in relazione all’istanza presentata, che riguardava esclusivamente la tecnologia 4G e non il 5G. Il TAR osserva inoltre che il tecnico autore del parere non risulta incardinato nell’ente comunale, essendo un consulente esterno privo di immedesimazione organica con l’Amministrazione. Il richiamo a tale parere costituisce un mero riferimento alle risultanze di una videoconferenza e non una vera e propria sussunzione nella motivazione dell’atto.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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