Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici è principio immanente nell’ordinamento (Cons. Stato n. 10177 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce specifica declinazione, nel settore degli incentivi energetici, del generale divieto di abuso del diritto, immanente nell’ordinamento giuridico. Il d.m. 5 maggio 2011 non ha introdotto la fattispecie elusiva, ma si è limitato a cristallizzarne in chiave meramente ricognitiva gli elementi costitutivi, con la conseguenza che nessuna applicazione retroattiva è ravvisabile per impianti anteriori. Il provvedimento con cui il GSE accerta l’artato frazionamento e dichiara la decadenza dalle tariffe incentivanti è espressione del potere di decadenza e non di autotutela, anche quando l’istruttoria si fonda sull’analisi congiunta di più domande e sulla contiguità degli impianti. Il termine di 180 giorni, previsto per i procedimenti di verifica mediante sopralluogo, non è perentorio e la sua inosservanza non inficia il provvedimento.

Il Fatto

La società appellante è titolare di un impianto fotovoltaico di potenza poco inferiore a 50 kW, ammesso alle tariffe incentivanti del d.m. 28 luglio 2005 (primo conto energia). Il GSE, all’esito dei controlli condotti ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, ha avviato il procedimento di decadenza rilevando che sul medesimo sito erano stati installati altri quaranta impianti di potenza prossima ai 50 kW, riconducibili a un collegamento societario tra due soggetti responsabili e realizzati su particelle contigue originatesi da frazionamenti.

Con provvedimento dell’ottobre 2019 il gestore ha disposto la decadenza, ravvisando un artato frazionamento di un’unica iniziativa imprenditoriale e la mancata costituzione della cauzione prevista a pena di inammissibilità. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; la società ha proposto appello, deducendo l’erronea qualificazione del potere esercitato, l’insussistenza della fattispecie elusiva e l’illegittima applicazione retroattiva di una disciplina sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello richiamando i propri precedenti del 2025, resi su censure identiche proposte dalla società collegata, e la giurisprudenza consolidata a partire dall’Adunanza Plenaria n. 18/2020. Il primo motivo è infondato: il provvedimento non è riconducibile all’autotutela, perché il gestore non si è limitato a riesaminare gli atti già valutati in sede di ammissione, ma ha svolto un’indagine ampia su tutti gli impianti, verificando la contestualità di richieste, trasferimenti e frazionamenti, la contiguità catastale e il collegamento societario.

La fattispecie elusiva non è desumibile dall’esame della singola domanda, ma dall’analisi congiunta di elementi soggettivi e oggettivi che, singolarmente privi di rilievo, nel loro insieme rivelano l’unicità sostanziale dell’impianto. Da ciò discende l’irrilevanza dell’affidamento del privato, che non può vantare alcuna aspettativa alla conservazione di un vantaggio conseguito mediante abuso. Quanto al termine di 180 giorni, esso attiene ai procedimenti di verifica mediante sopralluogo e la sua perentorietà non è sancita da alcuna disposizione.

Sul secondo e terzo motivo, il Collegio afferma che il divieto di artato frazionamento è immanente nell’ordinamento e trova nel d.m. 5 maggio 2011 solo una cristallizzazione ricognitiva. La ratio è impedire che il rispetto formale della legge si traduca in violazione sostanziale, ammettendo a un incentivo maggiore impianti formalmente distinti ma sostanzialmente unitari. Il frazionamento artificioso contrasta con il criterio di proporzionalità inversa tra potenza e incentivazione e frustra i principi del risultato e della fiducia nei rapporti aventi ad oggetto risorse pubbliche.

Nel caso concreto il GSE ha illustrato elementi non smentiti: la contiguità delle particelle, il frazionamento catastale, il controllo societario e il trasferimento di nove impianti a ridosso dell’entrata in esercizio. Irrilevanti l’autonomia dei punti di connessione e l’autorizzazione al trasferimento della titolarità. La sentenza penale richiamata dall’appellante è inapplicabile per diversità di oggetto e di vicenda concreta. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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