L’allevamento amatoriale di cani richiede la registrazione e la Scia abusiva è inibibile senza preavviso (TAR Lazio n. 10679 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività non produce alcun effetto abilitante se carente dei presupposti e dei requisiti richiesti, sicché l’Amministrazione conserva il potere di inibire l’attività dichiarata anche dopo il decorso del termine ordinario di controllo. In assenza di un procedimento autorizzatorio, non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento né di preavvisare il rigetto prima dell’esercizio dei poteri inibitori. L’attività di allevamento di animali da compagnia, anche amatoriale, è soggetta a registrazione nel sistema I&R presso la ASL competente. La regolarità urbanistico-edilizia dei locali costituisce presupposto indefettibile per il legittimo esercizio di un’attività imprenditoriale. La realizzazione di manufatti in area vincolata, in assenza o in difformità dal titolo edilizio, integra una variazione essenziale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione, la cui emanazione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata. La nota che sollecita l’esecuzione di una precedente ordinanza di demolizione e sgombero è atto privo di autonoma portata lesiva e non è autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo, titolare di un permesso di costruire per annessi agricoli destinati ad allevamento di cani di razza Siberian Husky, presentava al S.U.A.P. una SCIA sanitaria per l’esercizio dell’attività. A seguito di un sopralluogo, la ASL accertava la presenza di un numero di cani tale da configurare un allevamento professionale, contestando l’assenza di registrazione e l’attivazione senza titolo. Il Comune, dopo aver rilevato difformità edilizie e una planimetria con opere non autorizzate, emetteva un’ordinanza di chiusura e sgombero dell’allevamento e una successiva ingiunzione di demolizione delle opere abusive. Il ricorrente impugnava i provvedimenti, deducendo plurimi vizi di legittimità. Il TAR Lazio riuniva i ricorsi e li rigettava.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità, rilevando l’infondatezza nel merito dei ricorsi. In primo luogo, ha chiarito che la tardività del provvedimento inibitorio non sussiste qualora la SCIA sia carente dei presupposti di efficacia: la presentazione di una dichiarazione incompleta o inesatta non fa decorrere il termine per il controllo e non preclude l’esercizio del potere inibitorio.
La Sezione ha poi escluso qualsivoglia obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, richiamando la natura giuridica della SCIA quale dichiarazione di volontà privata che non instaura un procedimento autorizzatorio.
Nel merito, ha ritenuto applicabile la normativa sugli allevamenti anche a quelli amatoriali: il decreto ministeriale 7 marzo 2023, che disciplina il sistema I&R, prevede espressamente la registrazione per gli allevamenti amatoriali di animali da compagnia, categoria che include i cani.
Ha infine confermato la legittimità dell’ingiunzione di demolizione, qualificando i manufatti come variazioni essenziali, anche in ragione del vincolo paesaggistico gravante sull’area. L’atto di sgombero è stato ritenuto una mera sollecitazione all’esecuzione, priva di autonoma lesività. La sentenza ha quindi respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello avverso l’atto di sgombero.
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Nota della Redazione
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