Agevolazioni pubbliche: sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali di congruità dei costi rendicontati (TAR Puglia n. 249 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall’Amministrazione in sede di controllo e rendicontazione di agevolazioni pubbliche, concernenti la congruità, la pertinenza e la funzionalità delle spese ammesse a finanziamento, non sono sindacabili in sede di legittimità se non ricorrano profili di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, difetto istruttorio o travisamento dei fatti. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione, trattandosi di scelte connotate da discrezionalità tecnica. In caso di variazioni unilaterali del programma di investimento agevolato, la riduzione dell’agevolazione può essere imputata alla sola quota di contributo a fondo perduto quando tale modalità trovi fondamento in un’espressa clausola del contratto di concessione sottoscritto senza riserve dal beneficiario, rimasta incontestata.

Il Fatto

Una società, ammessa alle agevolazioni della Misura Tecnonidi della Regione Puglia, vedeva ridotto l’importo del contributo concesso da Puglia Sviluppo s.p.a., all’esito dei controlli sulla rendicontazione, per effetto del mancato riconoscimento di alcune voci di spesa relative a consulenze scientifiche e forniture strumentali, ritenute non congrue, non pertinenti o non adeguatamente documentate.

L’impresa impugnava la determina di concessione e gli atti istruttori presupposti, deducendo violazione dell’avviso pubblico e dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale, illogicità e irrazionalità. Contestava, altresì, l’imputazione integrale delle riduzioni alla quota di contributo a fondo perduto, anziché la ripartizione paritaria tra le due forme di agevolazione previste.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo congrua e sufficiente la motivazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati. In relazione alle spese per la consulenza scientifica non riconosciute, il Collegio ha rilevato come l’Amministrazione avesse adeguatamente evidenziato la mancanza dei caratteri propri di un elaborato scientifico, l’assenza di un’analisi specifica riferita al prodotto oggetto del progetto finanziato e la carenza di documentazione comprovante l’attività formativa dichiarata.

Quanto alla decurtazione delle spese per la consulenza universitaria, la riduzione è stata reputata legittima in quanto la relazione prodotta consisteva in una mera ricerca bibliografica generica, priva di riferimenti all’oggetto del progetto e incapace di dimostrare un effettivo trasferimento di know-how o un miglioramento del prodotto.

Il Collegio ha inoltre condiviso le valutazioni dell’Amministrazione in ordine all’inammissibilità delle spese per forniture eccedenti il piano di sviluppo approvato o rese da soggetti non abilitati all’attività richiesta. Sul punto, ha precisato che le doglianze della ricorrente tendevano a contestare nel merito scelte connotate da discrezionalità tecnica, valutabili in sede di legittimità solo in presenza di profili di illogicità manifesta, non riscontrabili nella fattispecie.

Infine, in ordine alla modalità di imputazione delle riduzioni, il Tribunale ha riconosciuto che la scelta di incidere esclusivamente sulla quota a fondo perduto trovava fondamento nell’art. 16, comma 3, del contratto di concessione provvisoria, sottoscritto senza riserve dalla società, con conseguente incontestabilità della clausola in sede giudiziale. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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