Verifica della congruità dell’offerta: il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante (TAR Puglia n. 250 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione aggiudicatrice e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il giudice non può procedere ad autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci di costo, né disporre l’esclusione del concorrente e l’aggiudicazione al secondo classificato, essendo tale giudizio riservato all’amministrazione. Gli errori materiali nell’indicazione di estremi di provvedimenti amministrativi o pronunce giurisdizionali, se riconoscibili ictu oculi, non integrano nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune di Trani aveva indetto una gara per l’affidamento di lavori di riutilizzo irriguo di acque reflue, con aggiudicazione al prezzo più basso. L’originaria aggiudicataria era risultata prima in graduatoria con un ribasso del 29,69% e un costo della manodopera sensibilmente inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante. La seconda classificata aveva impugnato gli atti, deducendo la mancata verifica di congruità dell’offerta.
Il TAR aveva accolto il ricorso, dichiarando l’inefficacia del contratto e disponendo il subentro della ricorrente. In sede di appello, il Consiglio di Stato aveva riformato parzialmente la sentenza, annullando gli atti e ordinando alla stazione appaltante di pronunciarsi nuovamente sulla congruità dell’offerta, circoscrivendo la verifica ai giustificativi già presentati. A seguito di tale pronuncia, il Comune aveva riavviato il procedimento e, all’esito, aveva revocato l’aggiudicazione, ritenendo l’offerta non congrua per i costi della manodopera.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso della società originariamente aggiudicataria, ritenendo infondate le censure relative alla nullità della determinazione di revoca. La ricorrente deduceva che il provvedimento fosse nullo per la citazione di una sentenza del Consiglio di Stato inconferente e per l’erronea indicazione della determinazione di ri-aggiudicazione revocata.
Il Collegio ha chiarito che si trattava di meri errori materiali, riconoscibili dalla lettura complessiva dell’atto e comunque rettificati con successiva determinazione dirigenziale. Tali errori non potevano essere ricondotti alle ipotesi tassative di nullità di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990, non integrando i vizi dell’atto amministrativo ivi previsti.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la portata conformativa della sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2025, la quale aveva stabilito che il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nella verifica di congruità dell’offerta. La società ricorrente aveva presentato, in sede di riedizione del potere, nuova documentazione — tre preventivi sopravvenuti e il libro cespiti — che il R.U.P. aveva correttamente ritenuto inutilizzabile in quanto estranea all’ambito circoscritto dalla pronuncia.
Il TAR ha quindi valutato le verifiche del R.U.P. relative alle sedici voci di costo indicate dalla ricorrente nei propri giustificativi, ritenendole non palesemente incongrue né irragionevoli, nel corretto esercizio della discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice sulle valutazioni in ordine all’anomalia non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e della congruità dell’istruttoria.
Alla luce della reiezione del ricorso principale, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione alla controinteressata e la successiva determinazione di efficacia. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Comune e della controinteressata.
Nota della Redazione
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