Escussione della polizza fideiussoria legittima se l’autorizzazione ha cessato efficacia, rendendo irrilevante la successiva rinuncia (TAR Puglia n. 246 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria, essendo finalizzata a garantire l’amministrazione dalla mancata realizzazione del progetto. Una volta che l’autorizzazione unica abbia cessato la propria efficacia, come acclarato da sentenze passate in giudicato, il titolare non può più manifestare una valida rinuncia all’iniziativa, né invocare lo svincolo della garanzia sulla base di una sopravvenuta volontà abdicativa. In tale contesto, l’escussione della polizza da parte dell’amministrazione è legittima e non configura un indebito arricchimento, poiché trova causa nel mancato adempimento dell’obbligo di realizzazione dell’impianto cui la garanzia era preordinata.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico da 38 MW, chiedeva alla Regione lo svincolo e la restituzione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, dichiarando di rinunciare all’iniziativa per non avere mai avviato i lavori.
La Regione rigettava l’istanza, e la società impugnava il diniego, deducendo l’illegittima escussione della garanzia e l’indebito arricchimento dell’amministrazione. I giudizi relativi alla cessazione di efficacia dell’autorizzazione e alla legittimità dell’escussione erano stati già definiti con sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, che avevano respinto i ricorsi della società.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbenti le considerazioni relative alla cessazione di efficacia dell’autorizzazione unica. Ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 5156/2024, che ha confermato la legittimità dei provvedimenti di diniego e dell’escussione della polizza.
In particolare, è stato evidenziato che l’autorizzazione aveva cessato la propria efficacia in data 8 novembre 2014, come segnalato dalla Regione nel 2015. Le sentenze del TAR che avevano respinto i ricorsi contro tale determinazione erano immediatamente esecutive e non sospese in appello. Di conseguenza, alla data del 15 febbraio 2021, l’autorizzazione non era più in essere e non poteva formare oggetto di una valida rinuncia da parte della società.
Il Tribunale ha quindi escluso che la domanda di svincolo presentata nel 2021 potesse avere effetti, poiché l’iniziativa imprenditoriale, non essendo più autorizzata, non poteva essere rinunciata. Ha inoltre richiamato il principio, già affermato dal Consiglio di Stato, secondo cui la polizza ha la finalità di garantire l’amministrazione contro la mancata realizzazione del progetto, e la sua escussione non è una misura sanzionatoria ma una conseguenza dell’inadempimento degli obblighi assunti con il rilascio dell’autorizzazione.
Il Collegio ha infine ritenuto infondata la domanda di risarcimento per indebito arricchimento, non essendo configurabile alcun arricchimento senza causa in capo all’amministrazione, che ha agito nell’esercizio dei propri poteri di verifica e garanzia. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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