Dichiarazione di improcedibilità per riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione (TAR Puglia n. 243 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., quando il giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e le Sezioni unite hanno successivamente attribuito la giurisdizione al giudice ordinario, la domanda già ritualmente riproposta davanti a quest’ultimo rende improcedibile il giudizio pendente davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a. La riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, infatti, determina la cessazione della materia del contendere sul piano processuale, con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame e compensazione delle spese di lite ove sussistano giusti motivi.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal ricorso proposto da due società operanti nel settore eolico, le quali chiedevano l’accertamento dell’inadempimento del Comune all’obbligo di rinegoziazione della convenzione rep. n. 370 del 2005, ai sensi dell’art. 1, comma 953, legge n. 145/2018, come interpretato dalla Corte costituzionale con la decisione n. 46/2021, nonché la declaratoria del legittimo rifiuto del pagamento delle somme pretese dall’Ente e la condanna dello stesso a provvedere alla rinegoziazione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Il Comune si costituiva in giudizio, proponendo domanda riconvenzionale per l’accertamento della validità ed efficacia della convenzione e la condanna al pagamento delle misure compensative. Successivamente, con motivi aggiunti e ulteriore domanda riconvenzionale depositati il 16 ottobre 2023, il Comune riassumeva, per translatio judicii, il giudizio originariamente proposto davanti al Tribunale di Rovereto, il quale aveva declinato la propria giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, con sentenza non definitiva n. 704/2024, aveva rilevato un conflitto negativo di giurisdizione con riferimento ai motivi aggiunti e alla seconda domanda riconvenzionale, disponendo la rimessione degli atti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Il giudice amministrativo aveva inoltre dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla complessiva controversia, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Le Sezioni unite, con ordinanza n. 22774/2025, hanno definito il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. A seguito di tale pronuncia, la società ricorrente ha ritualmente riproposto la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, come previsto dalle statuizioni della medesima ordinanza.
Il Collegio, preso atto della riassunzione, ha ritenuto che la domanda giudiziale fosse già stata riproposta davanti al giudice ordinario e che, pertanto, non residuasse alcuna questione da decidere davanti al giudice amministrativo. In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a., il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda e di quanto già statuito nella sentenza non definitiva.
Nota della Redazione
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