Giudizio di ottemperanza per la Carta del docente: termine dilatorio di 120 giorni e condanna al pagamento (TAR Puglia n. 159 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda correlata. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, accertato il persistente inadempimento, ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità di un ulteriore ritardo e negando invece le astreintes quando la giurisprudenza della Sezione ne esclude l’applicazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire del beneficio economico della c.d. Carta del docente per tre annualità, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del corrispondente valore economico, pari a 1.500,00 euro, oltre interessi.

Essendo rimasta inadempiente l’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora previste dall’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., osservando che il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta confinato alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di ampliare il thema decidendum a domande comunque correlate.

Accertata la valenza di cosa giudicata della pronuncia del giudice del lavoro, il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, osservando che l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione debitrice non può essere iniziata prima dell’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Nella specie, la sentenza era stata trasmessa all’Amministrazione in data 17 maggio 2024 e il ricorso risultava pertanto ammissibile.

Quanto al merito, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per la propria inerzia. Ha pertanto ordinato l’integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, con riserva di nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inerzia, in considerazione delle carenze organiche dell’Amministrazione rilevate in cause omologhe.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna alle astreintes, conformandosi all’orientamento della Sezione, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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