Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in caso di esecuzione dell’ordinanza di demolizione (TAR Puglia n. 160 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo nessuna norma o principio generale attribuisce alle parti un diritto al differimento della decisione del ricorso, potendo il rinvio essere disposto solo per casi eccezionali, incidenti sul diritto di difesa. È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione quando il ricorrente ne abbia eseguito l’ingiunzione, manifestando nei fatti acquiescenza al suo contenuto, e l’amministrazione abbia confermato l’avvenuta esecuzione, ancorché non abbia ancora formalmente accertato l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere edili abusive realizzate su un fondo rustico, in assenza di idoneo titolo abilitativo, deducendo violazione del regime del permesso di costruire, intervenuta decorrenza dei termini ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e carenza di motivazione.
Il giudizio, incardinato dal 2021, è stato rinviato due volte su richiesta congiunta delle parti, in pendenza di una domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. All’udienza di discussione, la parte ricorrente ha dichiarato che l’ordinanza era stata ormai eseguita e ha insistito per un ulteriore rinvio o, in subordine, per la declaratoria di sopravvenuto difetto d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la possibilità di disporre l’ulteriore rinvio richiesto, rilevando che il differimento della decisione costituisce eccezione rispetto alla regola codificata dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., ammissibile solo in casi eccezionali che incidano sul diritto di difesa. Nel caso di specie, la causa era già stata rinviata due volte su richiesta della stessa parte ricorrente e risultava pendente dal 2021, sicché sussistevano tutti i presupposti per definire la controversia.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la parte ricorrente aveva provveduto a eseguire l’ordinanza di demolizione impugnata, manifestando nei fatti acquiescenza al suo contenuto. L’amministrazione comunale, pur non avendo ancora emesso un atto formale di accertamento dell’esecuzione, aveva sostanzialmente confermato l’avvenuta demolizione del manufatto.
La pronuncia in rito ha assorbito l’esame delle censure di merito e ha indotto il Collegio a compensare integralmente le spese di lite, in ragione della natura processuale della decisione.
Nota della Redazione
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