La revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza ha natura vincolata (TAR Puglia n. 141 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ha carattere vincolato e non può prescindere dalle ipotesi tassativamente previste dall’art. 5, l. n. 65/1986, riferite esclusivamente al venir meno dei requisiti ivi indicati. Non è configurabile un implicito requisito di buona condotta, né un’operazione interpretativa che subordini la conservazione della qualifica a valutazioni discrezionali su supposti rapporti con la criminalità organizzata, quando manchi una motivazione che descriva le condotte concretamente ascrivibili e il pregiudizio all’imparzialità dell’Amministrazione.

Il Fatto

Una dipendente del Comune di Bari, con funzioni di Istruttore di Polizia Locale, impugnava il decreto prefettizio di revoca della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, conferitale nel 2023. Il provvedimento, adottato all’esito del procedimento ex art. 143, d.lgs. n. 267/2000, richiamava l’ordine di servizio comunale di trasferimento presso il Municipio 2 e “comportamenti non deontologicamente riconducibili” alle funzioni svolte, emersi dalle informazioni acquisite dalla Commissione d’indagine, consistenti in contatti con persone segnalate per precedenti di polizia. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 5, l. n. 65/1986 per l’assenza dei presupposti tassativi, il difetto di istruttoria e la mancata garanzia del contraddittorio procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando il principio della ragione più liquida ex artt. 24 e 111 Cost., ha definito la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, ravvisando il fondamento del gravame nel difetto motivazionale e istruttorio che inficia il decreto impugnato. La revoca risulta adottata all’esito di un procedimento finalizzato allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ma nel provvedimento non sono individuati gli elementi da cui desumere i rapporti della ricorrente con la criminalità organizzata, né le condotte che avrebbero arrecato pregiudizio all’imparzialità dell’Amministrazione. Il mero riferimento a contatti con soggetti segnalati, di per sé, non integra una motivazione adeguata, tanto più a fronte dei circostanziati rilievi difensivi.

La natura vincolata del provvedimento è confermata dalla lettera dell’art. 5, comma 3, l. n. 65/1986, che consente la declaratoria di perdita della qualità solo in caso di venir meno dei requisiti di cui al comma 2: godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo o di misure di prevenzione, assenza di espulsione dalle Forze armate o destituzione dai pubblici uffici. Nessuno di questi requisiti è venuto meno nel caso di specie. Il Collegio esclude inoltre che la mancata previsione della buona condotta costituisca una lacuna normativa da colmare, trattandosi di personale già appartenente alla polizia municipale e di qualifica limitata a funzioni ausiliarie di collaborazione con le Forze di Polizia.

Quanto alla facoltà di porto d’armi senza licenza ex art. 5, comma 5, l. n. 65/1986, richiamata dalla Prefettura, il Tribunale ritiene non percorribile l’interpretazione che, da una conseguenza meramente eventuale e subordinata a delibera consiliare, faccia discendere un presupposto implicito per la revoca della qualifica. Il trasferimento al Municipio 2, inoltre, non ha implicato alcuna modifica dell’inquadramento professionale, essendo la ricorrente rimasta istruttore di polizia locale e riassegnata alle funzioni originarie con semplice ordine di servizio; tale circostanza priva di rilievo il riferimento all’impiego in attività non operative.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del decreto prefettizio e assorbimento delle censure avverso l’ordine di servizio, proposte in via subordinata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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