Sei scatti stipendiali e buonuscita del personale della Polizia di Stato collocato (TAR Emilia-Romagna n. 365 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 387/1987 rientrano nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche per il personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti dei cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 ha inciso sulla sola maggiorazione della base pensionabile, senza estendere l’esclusione del beneficio al trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La specialità della disciplina impedisce l’interpretazione estensiva delle voci della buonuscita, ma non consente di far discendere conseguenze decadenziali da un termine ambiguo.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti del Ministero della Difesa appartenenti al comparto Difesa e Sicurezza e collocati a riposo a domanda, chiedono l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 387/1987. Essi assumono che il beneficio spetti anche ai dipendenti cessati a domanda in possesso dei cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
L’INPS, costituitosi in giudizio, eccepisce l’infondatezza della pretesa per due ragioni: il mancato rispetto del termine del 30 giugno, che l’Istituto reputa decadenziale, e il mancato pagamento della contribuzione previdenziale richiesta dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. La causa giunge alla decisione all’udienza pubblica dell’8 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina applicabile, individuata nell’art. 6-bis del d.P.R. n. 387/1987, nella versione modificata dall’art. 21 della legge n. 232/1990, norma mai abrogata. Il Tribunale condivide la tesi dell’INPS secondo cui l’elenco delle voci che compongono l’indennità di buonuscita ex art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 non è suscettibile di interpretazione estensiva, ma ritiene inequivocabile che la disposizione richiamata estenda il beneficio anche al personale che abbia chiesto il collocamento in quiescenza in presenza dei requisiti di legge.
Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il Tribunale osserva che esso ha innovato solo con riferimento alla maggiorazione della base pensionabile. Il richiamo all’art. 21 della legge n. 232/1990 opera nella sola parte in cui disciplina il calcolo della pensione. La specialità della norma impedisce di applicare l’esclusione della maggiorazione anche al calcolo della buonuscita del personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza su domanda. La specificazione è determinante, perché per i sottufficiali delle Forze armate l’art. 15-bis del d.l. n. 379/1987 prevede i sei scatti ai fini pensionistici e della buonuscita solo per il personale cessato per limiti di età, inabilità o decesso. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza consolidata, tra cui T.A.R. Lombardia Milano n. 1184/2021 e le recenti Cons. Stato, sez. II, n. 10938 e n. 10916 del 18 dicembre 2023.
Il Tribunale respinge poi l’eccezione di decadenza legata al termine del 30 giugno. Secondo l’orientamento condiviso (C.G.A. n. 926/2022), la natura non decadenziale del termine si desume dal dato letterale e dal contesto normativo, in particolare dal comma 3 dell’art. 6-bis, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo alla domanda. Il termine costituisce quindi un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Non si rinviene una ragionevole giustificazione di una diversità di trattamento tra chi presenta domanda entro il 30 giugno e chi la presenta negli anni successivi. Il Collegio richiama il principio per cui le leggi non si dichiarano incostituzionali perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali (Corte cost. n. 356/1996 e ord. n. 151/2019), e la regola secondo cui l’ambiguità non consente di far discendere conseguenze decadenziali (Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019).
Il ricorso è quindi accolto. L’INPS è tenuto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita includendo i sei scatti, con interessi legali dalla notificazione del ricorso e senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni.
Nota della Redazione
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