Revocazione ordinaria inammissibile contro sentenze TAR, vizi convertiti in appello (Cons. Stato n. 278 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Contro le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali è ammessa, ai sensi dell’art. 106, comma 3, c.p.a., solo la revocazione straordinaria e non anche quella ordinaria: poiché i termini della revocazione ordinaria coincidono con quelli dell’appello, i relativi vizi si convertono in motivi di appello e si fanno valere con tale rimedio. L’impedimento oggettivo a proporre appello ricorre, pertanto, solo nel caso di revocazione straordinaria. Il contrasto o la differente lettura di una pronuncia giurisprudenziale non integra gli “oggettivi motivi di incertezza” idonei a giustificare la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. e l’errore scusabile. La parte che ha visto affermati effetti a sé sfavorevoli deve impugnare tempestivamente la sentenza, non potendo avvalersi della revocazione ordinaria per recuperare il termine decaduto.
Il Fatto
Una provincia, dopo aver realizzato un istituto tecnico su un fondo privato senza condurre a termine la procedura espropriativa, si è vista riconoscere in primo grado la permanenza della proprietà dell’area in capo al privato. La sentenza non è stata appellata e ha formato giudicato. Gli eredi del proprietario hanno quindi diffidato l’amministrazione ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante, agendo poi contro il silenzio.
La provincia ha reagito con due ricorsi per revocazione: uno dinanzi al TAR avverso la sentenza di primo grado, l’altro dinanzi al Consiglio di Stato avverso la pronuncia d’appello, quest’ultimo dichiarato inammissibile. Il TAR ha accolto la revocazione della propria sentenza, ritenendo sussistente un errore di fatto per il mancato rilievo di un decreto di esproprio e concedendo la rimessione in termini per errore scusabile. Ha poi respinto i motivi aggiunti contro il diniego provinciale. Gli eredi hanno proposto due appelli, riuniti e decisi con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità della revocazione ordinaria contro le sentenze di primo grado. La Corte richiama l’art. 106, comma 3, c.p.a. e ne dà lettura consolidata: contro le sentenze dei TAR è esperibile solo la revocazione straordinaria. Poiché i termini della revocazione ordinaria sono identici a quelli dell’appello, i relativi vizi si convertono in motivi di appello. L’impedimento oggettivo a impugnare si configura, quindi, soltanto nelle ipotesi di revocazione straordinaria.
Il Collegio richiama sul punto C.G.A.R.S. 5 marzo 2021 n. 192 e Cons. Stato, Sez. VII, 14 luglio 2025 n. 6174, confermando l’indirizzo. Non condivide, pertanto, la tesi del TAR secondo cui sussisterebbero “oggettive ragioni di incertezza” capaci di integrare l’errore scusabile e di giustificare la rimessione in termini.
La Corte rileva che tutte le doglianze avverso la sentenza di primo grado avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere con un tempestivo appello. L’amministrazione era in possesso, fin dall’inizio, di tutti gli elementi idonei a rivelare gli effetti sfavorevoli della statuizione sull’assetto dei propri interessi. Il contrasto giurisprudenziale invocato non vale, dunque, a riaprire un termine ormai consumato.
L’accoglimento del motivo assorbe ogni altra censura e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto contro una pronuncia di primo grado ormai inoppugnabile. La riforma della prima sentenza travolge anche le argomentazioni della seconda: caduta la revocazione, resta fermo il giudicato sulla proprietà in capo agli eredi. Diviene così illegittimo il diniego provinciale di adozione del provvedimento di acquisizione sanante, in contrasto con obblighi conformativi già accertati.
Il Consiglio di Stato accoglie quindi entrambi gli appelli, annulla la nota provinciale impugnata e riconosce il potere-dovere dell’amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, tenendo conto, nella liquidazione dell’indennizzo, di quanto eventualmente già percepito in virtù dell’esproprio. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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