Esecuzione del giudicato nel rito dell’ottemperanza: improcedibilità per mancato deposito nel termine (TAR Puglia n. 121 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso deve essere notificato alle controparti e successivamente depositato nel termine perentorio previsto dalla legge, a pena di improcedibilità. L’inosservanza del termine di deposito non può essere sanata, neppure se l’atto introduttivo sia stato notificato molto tempo prima, quando la notifica stessa non è stata seguita dal tempestivo deposito. In assenza di memorie o chiarimenti della parte ricorrente, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile, non essendo possibile esaminare il merito della domanda di esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Foggia una sentenza favorevole, la n. 571 del 2024, con la quale le era stato riconosciuto un diritto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione al giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il ricorso risultava, tuttavia, notificato in data 21 febbraio 2024, mentre il deposito presso la segreteria del Tribunale era avvenuto solo in data 21 marzo 2025, a distanza di oltre un anno e quindi a termine irrimediabilmente spirato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato, in sede di esame della causa, la possibile improcedibilità del ricorso. La notifica dell’atto introduttivo, sebbene valida, non era stata seguita dal deposito nel termine perentorio previsto dal codice del processo amministrativo. La tardività del deposito non poteva essere sanata, trattandosi di un termine stabilito a pena di decadenza.

Con ordinanza n. 1402 del 2025, il Tribunale ha assegnato alla ricorrente un termine di venti giorni per presentare memorie sulla sola questione della procedibilità. L’avviso di deposito è stato notificato a mezzo pec il 5 gennaio 2026, ma la parte non ha provveduto all’adempimento richiesto. Nessuno è comparso all’udienza camerale del 28 gennaio 2026.

L’assenza di qualsiasi chiarimento ha confermato i dubbi del Collegio, che ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito nel termine di rito, con conseguente assorbimento di ogni questione di merito e statuizione di nullità per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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