Integrazione del contraddittorio tardiva e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 16199 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato rispetto del termine fissato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., che richiama l’art. 35 c.p.a. anche per l’ipotesi di tardiva notificazione dell’atto di integrazione. La rimessione in termini non è giustificata dall’errore interpretativo del difensore sulla portata del decreto presidenziale o della norma processuale, poiché tale errore non integra un impedimento di fatto e si risolve in un deficit di diligenza nell’assolvimento del mandato. Il giudice dichiara pertanto l’improcedibilità e può compensare le spese in presenza di giusti ed eccezionali motivi.

Il Fatto

La ricorrente, associazione titolare di autorizzazione ministeriale per servizi di media audiovisivi a carattere comunitario su frequenze terrestri in ambito locale, ha presentato domanda di ammissione al contributo previsto dal d.P.R. n. 146/2017 per l’annualità 2025. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’ha esclusa dalla graduatoria, ritenendo non ammissibile la presentazione di più domande per il medesimo marchio con riferimento alla stessa Area Tecnica.

L’associazione ha impugnato il provvedimento di esclusione e le note di risposta, deducendo la violazione del d.P.R. n. 146/2017 e del d.m. 20 ottobre 2017, dai quali si ricarverebbe la possibilità di presentare una domanda per ciascuna Regione e non per Area Tecnica. Il Ministero si è costituito eccependo in via preliminare l’improcedibilità per violazione dell’art. 49 c.p.a., non avendo la ricorrente ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio contenuto nel decreto presidenziale n. 715 del 16 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione processuale in via assorbente rispetto al merito. Il thema decidendum concerne l’improcedibilità del ricorso per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio, così come eccepita dal Ministero con memoria del 22 maggio 2026. La ricorrente non ha richiesto al Ministero la notificazione per pubblici proclami entro il termine di venti giorni fissato dal decreto presidenziale a far data dal 16 marzo 2026, avendo avanzato l’istanza solo il 25 maggio 2026.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 49, comma 3, c.p.a., che prevede la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio, l’eventuale autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e il rinvio all’art. 35 c.p.a. nel caso di mancata tempestiva notificazione e deposito dell’atto di integrazione. La disposizione, osserva il Tribunale, connette la dichiarazione di improcedibilità anche al mancato rispetto del termine di notifica, circostanza verificatasi nel caso concreto.

Il Tribunale esamina poi l’istanza di rimessione in termini del 25 maggio 2026, fondata sull’errata interpretazione del decreto presidenziale. La richiesta viene respinta perché non è ravvisabile alcun errore connotato da scusabilità. Non sussiste alcuna incertezza sul significato dell’art. 49 c.p.a. né sul contenuto del decreto n. 715/2026, e l’errore dedotto è imputabile esclusivamente al patrono, come dallo stesso ammesso. Tale errore non costituisce un impedimento di fatto ostativo alla tempestiva integrazione e si risolve in un comportamento omissivo dovuto a un non scusabile deficit di diligenza nell’assolvimento del mandato.

A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 6816 del 3 agosto 2022, secondo cui l’errore interpretativo del difensore, evitabile con l’uso della normale diligenza professionale, non legittima la rimessione in termini. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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