Ritipizzazione di suoli e prescrizioni regionali in sede di approvazione del PRG: natura non sostanziale e limiti del sindacato (TAR Puglia n. 106 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di approvazione di uno strumento urbanistico generale, la Regione può apportare al piano adottato dal Comune modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 1150 del 1942. Il provvedimento finale di approvazione costituisce un atto complesso alla cui formazione concorrono la volontà comunale e quella regionale, sicché le prescrizioni che non alterano le caratteristiche essenziali del piano rientrano nelle prerogative regionali. I richiami contenuti nella deliberazione di approvazione che non si configurano come veri e propri comandi rivolti al privato, ma come mere indicazioni o rinvii a disposizioni normative rivolti all’amministrazione comunale, non assumono natura prescrittiva e non sono suscettibili di autonoma impugnazione.
Il Fatto
Un proprietario di suoli situati nel Comune di Bari, in precedenza gravati da vincoli espropriativi per la realizzazione di opere viarie, aveva richiesto la ritipizzazione delle aree a destinazione residenziale. Il Consiglio comunale adottava una variante al PRG che conferiva la vocazione edificatoria ai terreni, ma la Regione Puglia, in sede di approvazione definitiva della variante, apponeva tre prescrizioni: il divieto di edificazione su alcune particelle interessate dal progetto di allargamento di una strada, il vincolo di destinazione della monetizzazione degli standard e la sottoposizione della variante alla verifica di compatibilità geomorfologica.
Il ricorrente impugnava la deliberazione regionale, deducendo l’eccesso di potere e la violazione delle norme che disciplinano il riparto di competenze tra Comune e Regione nella formazione degli strumenti urbanistici, sostenendo che le prescrizioni fossero illegittime in quanto esorbitanti dai poteri regionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito la natura del provvedimento di approvazione del PRG, qualificandolo come atto complesso, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale e l’Adunanza Plenaria n. 490 del 2021 che ha riconosciuto un’ampia portata al potere di intervento regionale sul piano adottato dal Comune, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Con riferimento alla prima prescrizione, riguardante la salvaguardia dell’allargamento stradale, il Collegio ha ritenuto che essa integri una modifica non sostanziale della variante, riconducibile alla categoria delle modifiche facoltative previste dall’art. 10, comma 2, della legge n. 1150 del 1942, in quanto non muta le caratteristiche essenziali del piano ma si limita a coordinare la destinazione dei suoli con le previsioni viarie.
Quanto alle altre due prescrizioni, il Tribunale ne ha escluso la natura prescrittiva: il vincolo sulla monetizzazione degli standard costituisce un mero richiamo alla pubblica amministrazione comunale, mentre la richiesta del parere ex art. 89 d.P.R. n. 380 del 2001 rappresenta un rinvio alla normativa statale, non rivolto al privato ma all’ente locale, che deve attivarsi per l’acquisizione del parere nei termini previsti dalla legge.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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