Improcedibilità del giudizio di ottemperanza per mancata notificazione della sentenza in forma esecutiva (TAR Puglia n. 86 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, pur essendo un procedimento di esecuzione, è soggetto al termine di decadenza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., che decorre dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva ovvero dalla sua pubblicazione. La notificazione della sentenza esecutiva effettuata dal ricorrente al di fuori del termine di legge rende il ricorso improcedibile, qualora la parte non dimostri la tempestività dell’atto introduttivo, non potendo la semplice proposizione del ricorso sanare la violazione del termine di decadenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia una sentenza favorevole, successivamente passata in giudicato. Con tale pronuncia, l’amministrazione scolastica era stata condannata a dare integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
In data 7 maggio 2024, la sentenza veniva notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. A distanza di circa un anno, il 18 marzo 2025, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di rito, relativa alla tardività della proposizione del ricorso per ottemperanza. Con ordinanza collegiale, il Tribunale ha assegnato alla ricorrente un termine di venti giorni per presentare memorie sulla sola questione della procedibilità del ricorso, evidenziando come la notificazione della sentenza fosse avvenuta il 7 maggio 2024 e il deposito del ricorso il 18 marzo 2025, a termine ormai spirato.
Il Collegio ha osservato che il ricorso per ottemperanza, per essere ammissibile, deve essere proposto entro il termine di decadenza di dieci anni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, ma nel caso di specie la parte ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione utile a giustificare il ritardo. L’avviso di deposito dell’ordinanza è stato notificato via PEC in data 21 novembre 2025, ma nel termine assegnato la ricorrente non ha presentato memorie né è comparsa all’udienza camerale del 14 gennaio 2026.
La mancata ottemperanza all’incombente istruttorio ha determinato la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il TAR ha precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, stante la natura della pronuncia. La sentenza è stata quindi pubblicata il 23 gennaio 2026.
Nota della Redazione
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