Cittadinanza: irrilevanti i precedenti penali del coniuge convivente (TAR Lazio n. 14960 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della logicità, della proporzionalità, della sufficienza dell’istruttoria e del travisamento dei fatti. Il giudizio di meritevolezza deve fondarsi sulle condizioni personali, economiche e familiari del richiedente e non può essere costruito sui precedenti penali del coniuge convivente, quando il provvedimento ometta di considerare la situazione familiare complessiva. È pertanto illegittimo, per difetto di istruttoria e travisamento, il rigetto che attribuisca alla sola relazione affettiva la capacità di indurre il richiedente ad agevolare condotte illecite, senza confrontarsi con gli elementi forniti dall’interessato, tra cui il riconoscimento della cittadinanza ai figli. Ne deriva l’annullamento del provvedimento, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione nel rispetto dei principi conformativi.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto nel gennaio 2018 la cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’interno, previo preavviso di rigetto, ha respinto l’istanza con decreto del 15 settembre 2022, notificato il 3 ottobre successivo.

Il diniego si fondava sui precedenti penali del coniuge convivente: una sentenza di patteggiamento per violenza sessuale e una condanna per fatti di stupefacenti. Secondo l’Amministrazione, la stabilità affettiva e parentale avrebbe potuto indurre la richiedente ad agevolare, anche solo per ragioni affettive, comportamenti contrari all’ordinamento, con conseguente mancata integrazione dell’intero nucleo familiare. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso un ulteriore rinvio della trattazione, non sussistendo i presupposti dell’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm.: l’Amministrazione aveva già avuto un lasso temporale adeguato per definire il procedimento di riesame.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il perimetro del sindacato. Il potere amministrativo è ampio, ma resta soggetto al controllo giudiziario su logicità e proporzionalità, sufficienza dell’istruttoria e travisamento dei fatti, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 2656 del 2025. La delicatezza della valutazione si lega alla pienezza dei diritti civili e politici che discendono dallo status civitatis, da cui deriva l’esigenza di un esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e dello stile di vita dell’interessato.

Applicando tali criteri, il TAR ha rilevato che il Ministero ha posto alla base della propria determinazione i precedenti del coniuge, traendone un giudizio prognostico sulla richiedente. A parere del Collegio, le ragioni addotte costituiscono più un giudizio sul marito e sui suoi precedenti che una valutazione della ricorrente.

La parte aveva documentato, già in sede procedimentale, che tre figli avevano ottenuto la cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 e che un’altra figlia l’aveva ottenuta per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f). Il provvedimento non ha tenuto conto di questa situazione familiare complessiva: la valutazione si è basata su elementi e considerazioni scollegati dalla realtà fattuale del caso concreto, con conseguente travisamento.

Il ricorso è stato quindi accolto e il decreto annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione nel rispetto dei principi conformativi. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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