Autorizzazione temporanea all’installazione di impianti pubblicitari e rischio di decadenza per gara deserta (TAR Puglia n. 22 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la prescrizione contenuta in un’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico che qualifichi l’autorizzazione come temporanea e risolutivamente condizionata all’esito della procedura di evidenza pubblica per la concessione degli spazi, ivi compresa l’ipotesi di gara deserta e la conseguente automatica decadenza senza pretesa risarcitoria. Tale clausola non è irragionevole, poiché privilegia lo strumento della gara, che rappresenta, anche secondo i principi eurounitari, la modalità preferibile per l’attribuzione di utilità pubbliche. Ne consegue l’esclusione del fumus boni iuris. Inoltre, difetta il periculum in mora laddove l’operatore economico, pur avendo ottenuto l’autorizzazione provvisoria, non abbia provveduto all’immediata installazione degli impianti, manifestando l’assenza di un concreto e urgente interesse economico, per sua natura riparabile per equivalente.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, la determinazione del Comune con cui le era stata rilasciata l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico. Tale autorizzazione, tuttavia, conteneva una clausola di temporaneità, essendo risolutivamente condizionata all’esito della procedura di gara per la concessione degli spazi: in caso di aggiudicazione ad altro soggetto o di gara deserta, l’autorizzazione sarebbe decaduta automaticamente, senza alcuna pretesa economica. La ricorrente impugnava anche gli atti successivi, tra cui la comunicazione di decadenza dell’autorizzazione e la variazione dei limiti dimensionali degli impianti, nonché la delibera di giunta che aveva stabilito la clausola decadenziale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato i due requisiti necessari per la concessione della tutela cautelare. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che la prescrizione di temporaneità dell’autorizzazione non appaia irragionevole. Il provvedimento impugnato è volto a privilegiare l’assegnazione tramite gara, che costituisce, anche secondo i principi eurounitari, lo strumento preferibile per l’attribuzione di utilità pubbliche. Tale finalità, quindi, non rende manifestamente illegittima la clausola che prevede la decadenza automatica in caso di esito negativo della procedura, escludendo così il primo requisito.

Con riferimento al periculum in mora, il TAR ha rilevato che la ricorrente, pur avendo ottenuto l’autorizzazione provvisoria, non aveva proceduto all’immediata installazione degli impianti pubblicitari. La comunicazione dell’intenzione di procedere era intervenuta a distanza di circa sei mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione. Tale comportamento è stato valutato come indice dell’assenza di un immediato, concreto e urgente interesse economico all’installazione. In ogni caso, trattandosi di un interesse di natura eminentemente economica, il pregiudizio lamentato è stato considerato riparabile per equivalente. Ne discende il difetto anche del secondo requisito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *