Sospensione della decadenza dell’autorizzazione per struttura sociosanitaria in presenza di DURC regolare (TAR Puglia n. 14 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., la sospensione dell’efficacia di un provvedimento di decadenza di un’autorizzazione al funzionamento di una struttura sociosanitaria assistenziale può essere accordata quando la ricorrente dimostri, con deposito documentale, di disporre di DURC regolare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla cessazione dell’attività assistenziale prevale sull’interesse pubblico alla decadenza, fermo restando l’approfondimento nel merito delle censure relative all’incompetenza dell’ente che ha adottato il provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una autorizzazione al funzionamento di una residenza sociosanitaria assistenziale (RSSA) ex art. 66 del reg. reg. Puglia n. 4/2007, rilasciata dal Comune di Adelfia e confermata nel 2018, impugnava la determinazione con cui la Regione Puglia ne aveva dichiarato la decadenza, sulla base di presunte violazioni di obblighi contributivi. Unitamente all’annullamento del provvedimento, la ricorrente chiedeva la sospensione cautelare degli effetti della declaratoria di decadenza, deducendo, tra i motivi di ricorso, anche la questione di incompetenza dell’ente regionale ad adottare il provvedimento gravato. La Regione Puglia si costituiva in giudizio, mentre l’ASL di Bari, destinataria di alcune delle note prodromiche impugnate, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preliminarmente, ha rilevato che la controversia verte sulla legittimità del provvedimento di decadenza adottato sulla base di presunte violazioni contributive. In disparte le censure relative all’incompetenza della Regione, ritenute meritevoli di necessario approfondimento nella sede di merito, il Collegio ha valorizzato l’esito dell’istruttoria documentale svolta in sede cautelare.
La ricorrente ha infatti fornito prova documentale della sussistenza di un DURC regolare al momento della decisione, circostanza che ha indotto il Tribunale a ritenere non più attuale, in via incidentale, il presupposto della decadenza. Il Collegio ha quindi proceduto al bilanciamento dei contrapposti interessi, evidenziando come il provvedimento impugnato esponesse la ricorrente a un pregiudizio grave e irreparabile, connesso alla cessazione dell’attività di assistenza sociosanitaria esercitata nella struttura.
Proprio in ragione di tale pregiudizio, nonché della prospettata necessità di definire il contenzioso re adhuc integra, il Tribunale ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare e di sospendere l’efficacia del provvedimento di decadenza, fissando l’udienza pubblica di merito e compensando le spese della fase incidentale.
Nota della Redazione
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