Obbligo di completamento delle opere di urbanizzazione e azione avverso il silenzio (TAR Puglia n. 44 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., richiede due requisiti: la sussistenza di un obbligo concreto a provvedere in capo alla P.A. e l’inerzia qualificata a fronte di una valida istanza. L’obbligo di provvedere può derivare da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo. In materia edilizia, l’art. 12 d.P.R. n. 380/2001 istituisce uno specifico nesso di collegamento tra il rilascio del permesso di costruire e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. La mancata realizzazione di tali opere, a distanza di anni dal rilascio del titolo, legittima il privato ad agire per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per l’ordine al Comune di provvedere.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di una villetta realizzata in forza di un permesso di costruire previo versamento degli oneri di urbanizzazione e cessione gratuita di terreni, lamentava il mancato completamento del tratto di strada prospiciente l’immobile, necessario per l’accesso alla proprietà. Nonostante una formale diffida del 2022 e una successiva istanza dell’ottobre 2024, il Comune era rimasto inerte.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. In via preliminare, ha ricordato che l’azione avverso il silenzio si configura come un processo declaratorio volto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’amministrazione a provvedere. Presupposto necessario è l’esistenza di un obbligo specifico in capo all’ente di adottare un provvedimento esplicito idoneo ad incidere sulla posizione giuridica del ricorrente.

Tale obbligo è stato individuato nell’art. 12 d.P.R. n. 380/2001, che collega il rilascio del permesso di costruire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Nella specie, il Comune aveva dato corso alla strada solo in parte, lasciando incompiuta la porzione antistante la proprietà del ricorrente, con conseguente compromissione del diritto di godimento della proprietà.

L’inerzia protratta per anni, nonostante le diffide, ha integrato gli estremi del silenzio-inadempimento. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di provvedere entro sessanta giorni e nominando fin da ora, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta nella figura del Prefetto di Bari, con oneri a carico dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *