Responsabilità della curatela fallimentare per la bonifica del sito inquinato (TAR Puglia n. 39 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La curatela fallimentare, anche quando non prosegue l’attività d’impresa, è detentrice ipso iure dei beni della società fallita sin dall’apertura della procedura concorsuale. Ne consegue che la scelta di non includere il bene inquinato nel programma di liquidazione non equivale ad un atto di abbandono e non determina alcun esonero di responsabilità per i danni che il bene stesso possa cagionare a terzi. La rinuncia alla liquidazione postula la previa disponibilità del bene e ha per oggetto la liquidazione, non l’acquisizione; pertanto, gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica gravanti sul detentore ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 permangono in capo alla curatela, che non può avvantaggiarsi dell’esimente ivi prevista, spettante solo a chi non sia mai stato detentore dei rifiuti. Il principio “chi inquina paga” si declina nel senso della responsabilità del proprietario in chiave dinamica, fondata anche sul fattore della detenzione o del possesso, con accertamento del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”.

Il Fatto

La società, in liquidazione giudiziale, impugnava la conferenza di servizi e le conseguenti determinazioni della Città Metropolitana di Bari che l’avevano individuata quale responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) delle acque sotterranee di un sito, ingiungendole interventi di messa in sicurezza. La ricorrente era stata proprietaria e detentrice dell’impianto di smaltimento rifiuti da marzo 2023 a luglio 2024, quando il Giudice delegato aveva approvato la rinuncia all’acquisizione all’attivo.

La curatela deduceva l’illegittimità dei provvedimenti per difetto di istruttoria, violazione del principio “chi inquina paga” e carenza di legittimazione passiva a seguito della “derelizione” del sito.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica alla Regione Puglia, rilevando come il contributo regionale avesse riguardato solo la rappresentazione di fatti e il richiamo di un provvedimento generale non gravato. Ha invece riconosciuto la legittimazione passiva di ARPA Puglia, che aveva rilasciato il parere di comprovazione del nesso causale.

Nel merito, il Collegio ha richiamato i principi affermati dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 1883/2025 e dalla Adunanza plenaria n. 3 del 2021, sottolineando che la tutela dell’ambiente ruota attorno alla responsabilità del proprietario in chiave dinamica: grava su colui che è in relazione con la cosa l’obbligo di attivarsi per evitare che essa rappresenti un pericolo. La curatela, quale detentrice dei beni sin dall’apertura della procedura, non può avvantaggiarsi dell’esimente dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006.

Quanto alla rinuncia all’acquisizione del fondo, la Corte ha chiarito che essa postula la previa disponibilità del bene e ha per oggetto solo la liquidazione; pertanto, non equivale ad abbandono. La mancata inclusione nel programma di liquidazione non esonera la curatela, diversamente opinando si perverrebbe all’illogica conseguenza che della gestione del bene non risponderebbe nessuno.

Infine, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative al termine di sette giorni concesso dall’ordinanza ingiuntiva, rilevando che essa imponeva non il completamento della bonifica ma il mero avvio delle misure di contenimento del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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