Requisito di capacità professionale e continuità annuale nelle gare d’appalto (TAR Toscana n. 137 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il requisito di capacità economico-professionale che richiede un determinato numero di servizi o di verbali accertati va riferito a ciascun anno del periodo considerato e non alla media del triennio. La capacità professionale richiesta presuppone continuità e non può essere compensata da una punta quantitativa registrata in un solo esercizio, né integrata dal volume complessivo del servizio svolto da altri operatori subentrati. Il concorrente che non dimostri il possesso del requisito per uno degli anni richiesti deve essere escluso dalla procedura. La dichiarazione non rispondente al vero non comporta invece esclusione automatica, dovendo la stazione appaltante valutare motivatamente l’incidenza sulla integrità e affidabilità dell’offerta.

Il Fatto

Un Comune ha indetto una procedura aperta, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione, stampa, notifica e riscossione in outsourcing di verbali al codice della strada intestati a soggetti residenti all’estero e per il recupero crediti internazionale. La ricorrente, già esclusa in una precedente fase e poi riammessa in esecuzione di una sentenza del medesimo TAR, si è classificata seconda. Ha quindi impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, articolando censure sulla composizione della commissione, sulla segretezza delle offerte, sui criteri di valutazione e sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria, con quattro serie di motivi aggiunti e istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.

L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando la riammissione della ricorrente e il possesso dei requisiti da parte di questa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria la questione del possesso, da parte dell’aggiudicataria, del requisito di capacità economico-professionale previsto dall’art. 6, comma 2, lett. d), del capitolato speciale, riprodotto dall’art. 8, comma 2, lett. d), del bando. La clausola richiede lo svolgimento di servizi identici in quattro Comuni, di cui almeno due con un numero di sanzioni per violazioni accertate a carico di cittadini e veicoli stranieri pari o superiori a 50.000 all’anno nel triennio 2017-2019.

Il TAR interpreta la previsione nel senso che la fase di accertamento comprende l’acquisizione dei dati, l’individuazione del trasgressore dai registri automobilistici, la traduzione e la stampa del verbale, escludendo solo la successiva notificazione, contemplata da autonoma previsione. Diversamente, il requisito assorbirebbe quello di cui alla lettera e). La tesi dell’aggiudicataria, che riferisce il dato alla media del triennio, è respinta: la formulazione è chiara nel richiedere la consistenza per ciascun anno, e la continuità della capacità professionale non può essere compensata da una punta quantitativa.

La documentazione acquisita in esecuzione dell’istruttoria ha chiarito che, per il 2019, il servizio svolto per un Comune ha comportato solo accertamenti anagrafici su 52.124 atti, mentre le fasi successive sono state svolte da altro operatore; il servizio per un secondo Comune ha definito 29.747 verbali. Il requisito non è dunque soddisfatto e l’aggiudicataria doveva essere esclusa.

Quanto alla possibile falsità delle dichiarazioni, il Collegio applica i principi di Cons. Stato ad. plen. n. 16 del 2020: l’esclusione non è automatica, ma rimessa a una valutazione motivata sulla integrità e affidabilità. Nel caso concreto la difficoltà interpretativa della clausola esclude la falsità della dichiarazione, mentre la discrepanza su un dato quantitativo non rilevante resta irrilevante.

Il ricorso incidentale è dichiarato irricevibile per tardività: notificato il 18 settembre 2023, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione dei primi motivi aggiunti del 26 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. proc. amm. Nel merito è comunque infondato, non potendo l’annullamento giurisdizionale imporre l’accertamento di capacità non previste dalla lex specialis. Il contratto non risulta stipulato; la domanda risarcitoria è in parte assorbita e in parte respinta per difetto di prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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