Obbligo dell’amministrazione di provvedere sul riconoscimento dei titoli esteri e termini procedimentali (TAR Lazio n. 11761 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell’Unione Europea, la mancata adozione del provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa integra la fattispecie del silenzio-inadempimento. L’amministrazione è tenuta a esaminare l’istanza considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno e valutando l’eventuale applicazione di misure compensative. Il termine per provvedere può essere commisurato a centoventi giorni in ragione del notorio volume di istanze, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina italiana, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. L’istanza era stata inoltrata in data 22.4.2025 e, a fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si era costituito in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 173 del 2022. Ha quindi osservato che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 15 del 2016, stabilisce che l’autorità competente debba adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato. Tale termine risultava ormai scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente integrazione della fattispecie del silenzio-inadempimento.
Fermo l’obbligo di provvedere, il Collegio ha ritenuto di commisurare il relativo termine a giorni 120 dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in ragione del fatto notorio della presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie, richiamando i precedenti di TAR Lazio, Sez. IV, n. 6150 dell’11.04.2023 e TAR Lazio, Sez. IV ter, n. 17740 del 14.10.2024.
Il Collegio ha quindi richiamato i principi affermati da Cons. Stato, Sez. VII, n. 1361 del 7 febbraio 2023, resi sulla base delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, concernenti il riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in altro Stato membro. Tali principi impongono all’amministrazione di esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze e capacità acquisite e di valutare l’equipollenza dell’attestato, disponendo se del caso misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, secondo i criteri enunciati dalla Corte di Giustizia nella causa C-313/01, Morgenbesser.
Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine al Ministero di provvedere entro 120 giorni e con nomina del commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, per il caso di perdurante inadempienza, da attivarsi nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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