Tardività dell’istanza di riqualificazione e ambito applicativo del comma 1-bis (TAR Puglia n. 37 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che, su ricorso avverso il silenzio, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di provvedere non preclude a quest’ultima di riesaminare l’istanza e di confermare il diniego, purché la nuova determinazione sia assistita da motivazione che dia conto delle ragioni ostative all’accoglimento. Il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione della delibera di giunta sul Bollettino ufficiale regionale, per la presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura, non può ritenersi sanato dalla sopravvenienza di una norma che, come il comma 1-bis dell’art. 5 della l.r. n. 15/2021, introduce una fattispecie agevolativa per le strutture che abbiano già presentato istanza di riqualificazione, senza incidere sulla natura perentoria del termine già spirato. Tale disposizione si applica alle strutture ex art. 67 del reg. reg. n. 4/2007 che non hanno chiesto la riqualificazione o che, avendola chiesta, non hanno ottenuto la conversione di tutti i posti oggetto di autorizzazione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una RSAA ex art. 67 del reg. reg. Puglia n. 4/2007, dopo aver ottenuto la qualificazione in RSA di mantenimento per 43 posti letto, presentava al Comune una nuova istanza volta al rilascio del parere di compatibilità per l’attivazione di ulteriori 7 posti, ai sensi dell’art. 1-bis della l.r. n. 15/2021. Avverso il silenzio serbato dalla Regione, il TAR, con sentenza n. 551/2024, dichiarava l’obbligo di concludere il procedimento, rilevando che l’istanza non era perfettamente sovrapponibile a quella già respinta.
In ottemperanza, la Regione adottava una nota di rigetto, riproponendo le ragioni del precedente diniego e aggiungendo il profilo di tardività dell’istanza, presentata oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della DGR n. 522/2021. Avverso tale determinazione la società proponeva ricorso per violazione del giudicato e per errori in diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude la violazione del giudicato: la sentenza n. 551/2024 aveva statuito il solo obbligo di provvedere, senza pronunziarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale. L’amministrazione, nel rispetto della sfera di discrezionalità riservata, poteva legittimamente riproporre le ragioni del diniego, purché la nuova determinazione fosse assistita da motivazione specifica, come avvenuto nella nota impugnata. La circostanza che il contenuto dispositivo fosse identico al precedente rigetto non integra elusione, atteso che il giudicato non imponeva un esito favorevole.
Nel merito, il TAR condivide la valutazione di tardività dell’istanza. La DGR n. 522/2021, pubblicata sul BURP il 9 aprile 2021, assegnava alle strutture il termine perentorio di sessanta giorni per inoltrare l’istanza di autorizzazione alla realizzazione, termine ampiamente spirato alla data del 18 ottobre 2022. La società aveva già presentato un’istanza il 21 giugno 2021, tardiva rispetto al dies ad quem dell’8 giugno 2021, e la relativa nota di rigetto non era stata impugnata. La sopravvenienza del comma 1-bis dell’art. 5 della l.r. n. 15/2021 non poteva determinare una rimessione in termini, non potendo una norma successiva sanare un termine già decorso.
Quanto all’ambito di applicazione della norma, il Collegio ritiene corretto l’assunto regionale: la disposizione agevola le strutture che non hanno chiesto la riqualificazione o che, avendola chiesta, non hanno ottenuto la conversione di tutti i posti. La società, ammessa alla riqualificazione per 43 posti e con istanza di qualificazione per 50 posti respinta, non poteva giovarsi del meccanismo per ottenere l’incremento a 50 posti, atteso che la DGR non impugnata aveva già definito il numero di posti ammessi alla procedura, in ragione anche dei requisiti strutturali e organizzativi verificati in fase di qualificazione.
Le argomentazioni della Regione risultano pertanto immuni da vizi di illogicità e irrazionalità, essendo fondate su una lettura coerente del quadro normativo e regolamentare di riferimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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