Rifiuto del titolo di viaggio per lo straniero: le condanne penali e gli alias come ragioni autonome e vincolanti (TAR Lazio n. 14439 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 251/2007 configura il rifiuto del titolo di viaggio per sussistenza di gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico come esito di un potere vincolato, senza margini di discrezionalità amministrativa. Il mancato pagamento delle pene pecuniarie, ai sensi dell’art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967, impone parimenti il diniego del documento di viaggio. In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici per condurre al rigetto dell’intero ricorso, restando irrilevanti le doglianze relative alle altre motivazioni. La circostanza che la Commissione Territoriale abbia accertato l’identità del richiedente non esclude che emergano ragionevoli dubbi sull’identità derivanti dall’uso di aliasedi generalità differenti in occasione di dichiarazioni alle autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Uno straniero, già titolare dello status di rifugiato internazionale, impugnava il decreto con cui la Questura di Roma aveva respinto la sua richiesta di rilascio del titolo di viaggio. L’Amministrazione fondava il diniego su tre autonome ragioni: la sussistenza di due condanne penali per il reato di cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il mancato pagamento delle relative multe e l’emersione di seri dubbi sulla reale identità del richiedente, il quale era stato identificato in più occasioni con diversi nominativi.

Il ricorrente contestava il provvedimento sostenendo che i reati non fossero pericolosi per la sicurezza nazionale e che i fatti fossero lontani nel tempo, lamentando inoltre una carente istruttoria in merito all’utilizzo degli alias. L’Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, richiamando il principio per cui è sufficiente il riscontro di legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici per respingere l’intero ricorso. Il ricorrente, in particolare, non aveva contestato profilo del mancato pagamento delle multe, concentrando le proprie doglianze unicamente sugli altri due aspetti.

Sul primo profilo, la sentenza rileva che le condanne per cessione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono remote nel tempo e costituiscono un chiaro indice di inaffidabilità e di mancata integrazione dello straniero nella comunità nazionale. Sul mancato pagamento delle pene pecuniarie, il Collegio sottolinea che l’art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967 impone all’Amministrazione di negare il titolo di viaggio alla ricorrenza dei presupposti, senza che residui alcun margine di discrezionalità, essendo l’interesse creditorio dello Stato di natura pubblica e preminente rispetto all’interesse dello straniero ad allontanarsi dal territorio.

Quanto all’utilizzo di generalità differenti, il Tribunale ritiene sussistenti seri e ragionevoli dubbi sull’identità del richiedente ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007. La circostanza dell’avvenuta identificazione da parte della Commissione Territoriale non è dirimente, poiché non incompatibile con l’avere fornito generalità false in occasione di dichiarazioni alle autorità di pubblica sicurezza.

Il Collegio conclude che il ricorso è infondato. Le spese processuali sono compensate per ragioni di equità, mentre viene revocata l’ammissione al gratuito patrocinio per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza, stante la natura parzialmente vincolata del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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