La mancata attuazione della sentenza del giudice del lavoro configura inadempimento ottemperabile (TAR Puglia n. 1503 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che riconosce a un docente il diritto al beneficio economico della Carta del docente costituisce titolo esecutivo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario, previa infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. La mancata esecuzione del giudicato, in assenza di eccezioni e giustificazioni da parte dell’Amministrazione, integra un persistente inadempimento, che legittima l’ordine di esecuzione entro un termine fissato dal giudice amministrativo. Non trova, invece, accoglimento la richiesta di condanna al pagamento della somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva (c.d. astreintes), in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.

Il Fatto

Un docente ha adito il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2186/2023 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29 dicembre 2023 e notificata in data 11 febbraio 2024. Il giudice del lavoro aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, al relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio, condannando l’Amministrazione all’attribuzione del beneficio per un valore corrispondente a quello perduto (quattro annualità pari ad € 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione.

L’Amministrazione resistente non ha provveduto all’esecuzione della sentenza. Il ricorrente ha pertanto chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nonché la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni accertata violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione, a norma dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente osservato che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm., il quale ammette il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, precisando che tale giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e che da esso esula la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso.

Il Tribunale ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione, atteso che la sentenza del giudice del lavoro è stata trasmessa all’Amministrazione in data 11 febbraio 2024 e che, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’azione esecutiva non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni. Ha altresì rilevato che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Trani del 21 marzo 2025.

A fronte del giudicato, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata. Sul presupposto della dedotta persistente omessa esecuzione, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza di ottemperanza, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.

Quanto alla nomina del Commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento, in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. La richiesta condanna alle astreintes non ha trovato invece accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Le spese, liquidate in € 500,00, hanno seguito la soccombenza, con distrazione in favore del difensore costituito. Il Tribunale ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

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