Modifica della convenzione urbanistica e variante in corso d’opera: necessità della forma scritta (TAR Abruzzo n. 47 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposta di modifica delle opere edilizie e urbanizzative disciplinate da una convenzione urbanistica non si riduce a una variante in corso d’opera di incidenza meramente edilizia, ma presuppone la preventiva modifica delle condizioni pattuite, che deve essere accettata espressamente dalle parti. Ogni modificazione delle originarie condizioni richiede la forma scritta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L. n. 241/1990, dell’art. 1350 c.c. e dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1923. Non è possibile dedurre le modifiche dal computo degli oneri finanziari assunti dalla parte né dalla SCIA alternativa al permesso di costruire.
Il Fatto
Una società, titolare di una convenzione urbanistica con il Comune, presentava una SCIA in variante per opere esterne, qualificandola come modifica in corso d’opera a incidenza meramente edilizia. Il Comune, tuttavia, esprimeva parere contrario all’assentibilità della SCIA, diffidando la società dall’intraprendere qualsiasi attività lavorativa, sul presupposto che le modifiche proposte incidessero sulle condizioni pattuite in sede di convenzione, richiedendo pertanto un formale accordo modificativo.
La società ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento comunale, assumendo che le modifiche fossero riconducibili a una mera variante in corso d’opera e che, comunque, la SCIA depositata fosse idonea a costituire la base per l’intervento.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non suscettibile di accoglimento per insussistenza del fumus di fondatezza.
Il Tribunale ha osservato che la modifica delle opere edilizie e urbanizzative disciplinate da una convenzione urbanistica non può essere ricondotta a una variante in corso d’opera di natura meramente edilizia. La convenzione, quale accordo tra il privato e la pubblica amministrazione, definisce condizioni e obblighi, sicché ogni proposta di modifica incide sul rapporto convenzionale e non può prescindere dalla preventiva modifica delle condizioni pattuite, che deve essere accettata espressamente dalle parti.
Il Collegio ha inoltre precisato che le originarie condizioni convenzionali non possono essere modificate in modo tacito o implicito. La forma scritta è richiesta a pena di invalidità ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L. n. 241/1990, dell’art. 1350 c.c. e dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1923. Da ciò consegue che le modifiche non possono essere dedotte dal computo degli oneri finanziari assunti dalla parte ricorrente, né dalla SCIA alternativa al permesso di costruire depositata in data successiva alla stipula.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase compensate.
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Nota della Redazione
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