Cessazione della materia del contendere per sottoscrizione del contratto di filiera e riconoscimento del beneficio economico (TAR Lazio n. 11162 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa sostanziale azionata in giudizio, unitamente al riconoscimento della sua fondatezza. La declaratoria è pronunciata quando il ricorrente abbia conseguito l’utilità cui aspirava, sì da rendere oggettivamente inutile la prosecuzione del processo per il venir meno della lite. La sottoscrizione del contratto di filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico costituiscono elementi essenziali da cui desumere l’avvenuto soddisfacimento della pretesa, tale da non consentire alcuna ulteriore e maggiore utilità dall’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati. In tale evenienza le spese di lite possono essere compensate, ricorrendone giusti motivi.
Il Fatto
La ricorrente, quale soggetto proponente e mandatario di un raggruppamento di imprese, partecipava alla procedura per l’accesso ai contratti di filiera di cui all’avviso pubblico del 22.04.2022, volto a sostenere programmi nel settore agroalimentare. Il programma presentato otteneva un punteggio di 81 punti, collocandosi in posizione utile alla sola fase istruttoria ma tale da determinarne l’esclusione dalla prosecuzione della procedura. L’istanza di riesame non modificava l’esito, sicché la ricorrente impugnava la graduatoria definitiva, deducendo plurimi vizi di illegittimità nella valutazione operata dalla Commissione e contestando, in via derivata, gli atti della procedura.
Nelle more del giudizio, a seguito della riprogrammazione del PNRR, veniva istituito il Fondo Rotativo Contratti di Filiera gestito da ISMEA, con lo scorrimento della graduatoria impugnata e l’invito ai soggetti utilmente collocati a presentare la proposta definitiva. La ricorrente dichiarava la rinuncia parziale ad alcuni motivi di ricorso, mentre il Tribunale disponeva un’istruttoria in ordine al riesame del progetto. All’esito, veniva stipulato il contratto di filiera e, all’udienza pubblica, le parti chiedevano congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., verificandone i presupposti alla luce del consolidato orientamento per cui essa richiede il pieno soddisfacimento della pretesa originaria per fatto dell’Amministrazione e in via extragiudiziale, con riconoscimento della sua fondatezza. La Corte ha richiamato il precedente di T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 luglio 2025, n. 13337, secondo cui la declaratoria postula l’oggettivo venir meno della lite per il conseguimento dell’utilità cui il ricorrente aspira.
Nel caso di specie, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di filiera ed il correlato riconoscimento del beneficio economico sono stati assunti come elementi essenziali dai quali desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio. La parte ricorrente, avendo ottenuto l’accesso al finanziamento, non avrebbe potuto conseguire alcuna ulteriore utilità concreta dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati: la domanda era, pertanto, divenuta improduttiva di effetti.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite in ragione della particolare complessità delle questioni trattate e del contegno processuale delle parti. La pronuncia si segnala per l’applicazione del principio secondo cui la sopravvenienza satisfattiva del privato, realizzata mediante lo strumento negoziale del contratto di filiera, determina l’inutilità della prosecuzione del giudizio, senza necessità di scrutinare i motivi di ricorso non rinunciati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.